Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/40: Abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine (Legge federale sull'assistenza, LAS) · 14 pagine

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LAS12; questi casi riguardavano in totale 7149 persone. Ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 LAS, il Cantone creditore deve presentare trimestralmente al Cantone debitore un conto complessivo delle spese d’assistenza dovute; per ogni caso assistenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti (art. 32 cpv. 2 LAS). Tale procedura genera un onere amministrativo sia per il Cantone di domicilio, che fa valere il diritto al rimborso, sia per il Cantone d’origine, che deve esaminare la richiesta di rimborso. Inoltre, ogni Cantone può far valere il proprio diritto al rimborso, ma deve a sua volta rimborsare le spese assistenziali.

Il rimborso tra i Cantoni delle spese inerenti all’aiuto sociale riguarda una percentuale molto esigua della totalità dei casi relativi a questo tipo di assistenza. Dal 2007 al 2009 la quota dei beneficiari dell’aiuto sociale, per i quali erano sostanzialmente soddisfatti i requisiti di legge per l’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine, oscillava tra il 3 e il 4 per cento di tutti i beneficiari dell’aiuto sociale in Svizzera13. Anche in termini di importo i rimborsi versati dai Cantoni d’origine sono relativamente modesti. Tra il 2005 e il 2010 i Cantoni d’origine versavano in media rimborsi per un totale di 60 milioni di franchi l’anno14. Se da queste prestazioni vengono dedotti i rimborsi ricevuti dagli altri Cantoni, rimangono circa 18,5 milioni di franchi l’anno, effettivamente trasferiti da un Cantone all’altro. Questa cifra va rapportata al totale annuo delle spese nette sostenute per l’aiuto sociale dai Cantoni e dai Comuni. Dal 2005 al 2008 (non esistono dati più recenti) esse ammontavano in media a 1,8 miliardi di franchi15.

2.3 Alternative esaminate

L’abolizione dell’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine ha ripercussioni finanziarie diverse sui Cantoni, come dimostrano i risultati del sondaggio condotto dalla CDOS (v. allegato I e n. 4.2). La Commissione ha dunque esaminato la possibilità e le modalità di un’eventuale compensazione.

Ha preso atto che il gruppo di lavoro LAS della CDOS ha esaminato le seguenti varianti, ma le ha scartate considerandole non realistiche o non conformi allo scopo16:

- semplificazione dell’attuale sistema di fatturazione mediante revisione dell’articolo 32 LAS e forfetizzazione dei costi per singolo caso: il gruppo di lavoro LAS della CDOS ha ritenuto i dati statistici disponibili insufficienti per permettere il passaggio a un sistema di forfait per singolo caso;

- istituzione di un «servizio di clearing» nazionale LAS: il gruppo di lavoro LAS della CDOS ha bocciato questa opzione, perché ha ritenuto che le difficoltà collegate alla centralizzazione dell’amministrazione (istituzione del servizio in questione, contatto tra la Centrale e i Cantoni, finanziamento)

12 Ufficio federale di statistica (UST), Analisi delle statistiche dell’aiuto sociale. Casi per i quali è stata riscossa una prestazione nel periodo del rilevamento, inclusi i doppi conteggi, senza i dati relativi al cantone di Neuchâtel (documento disponibile solo in tedesco).

13 UST, Analisi delle statistiche dell’aiuto sociale.

14 Analisi del sondaggio della CDOS dell’11 agosto 2011; cfr. allegato I

15 UST, Statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate ai bisogni.

16 Rapporto finale del gruppo di lavoro LAS della CDOS, p. 10-12