Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/40: Abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine (Legge federale sull'assistenza, LAS) · 14 pagine

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domicilio. Nei rapporti intracantonali tra Comuni, quattro Cantoni applicano l’obbligo del rimborso a carico del precedente Comune di domicilio e per l’esattezza Friburgo e Obvaldo19 (per un anno) e Sciaffusa e Vallese20 (per due). L’obbligo del rimborso a carico del precedente Cantone di domicilio potrebbe inoltre contribuire all’osservanza del divieto di sfratto nei confronti di persone nel bisogno (art. 10 LAS). Tale provvedimento non alleggerirebbe invece il notevole carico amministrativo derivante dalla reciproca fatturazione delle spese assistenziali. La questione di determinare l’ultimo luogo di domicilio di un beneficiario dell’aiuto sociale rischierebbe altresì di dare adito a controversie tra i Cantoni più di quanto avviene per l’applicazione del principio del luogo d’origine. Questi argomenti hanno quindi indotto la Commissione a rinunciare all’idea del rimborso da parte del precedente Cantone di domicilio.

2.4 Proposta della minoranza

Una minoranza (Fetz, Maury Pasquier) respinge l’abolizione dell’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine se i Cantoni con un forte flusso migratorio non ricevono alcun altro tipo di perequazione finanziaria. In materia di compensazione degli oneri le città non sarebbero più disposte a compromessi, in particolare a seguito delle decisioni relative alla NPC, che non avrebbe tenuto in debita considerazione l’iniziale disponibilità delle città a un certo numero di concessioni e la loro richiesta di aumentare la PAS.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Ingresso

L’ingresso, che rimanda ancora alla vecchia Costituzione federale, va adeguato alle disposizioni della nuova Costituzione. All’articolo 48 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 corrisponde l’articolo 115 della vigente Costituzione.

3.2 Computo della durata di domicilio per la determinazione dell’obbligo di rimborsare le spese (abrogazione dell’art. 8)

Gli articoli 14 cpv. 2 e 16 LAS sanciscono i periodi per i quali è previsto il rimborso delle spese assistenziali da parte del Cantone di domicilio o del Cantone d’origine. L’articolo 8 LAS disciplina la durata determinante del domicilio per i coniugi o i partner registrati nonché per i minorenni con un proprio domicilio assistenziale. Dal

19 Art. 9a della legge del Cantone di Friburgo del 14 novembre 1991 sull’aiuto sociale (LA- Soc RSF 831.0.1); art. 19 della legge del Cantone di Obvaldo del 23 ottobre 1983 sull’aiuto sociale (Sozialhilfegesetz; 870.1)

20 Art. 39 cpv. 1 della legge del Cantone di Sciaffusa del 21 novembre 1994 sull’aiuto sociale (Sozialhilfegestz; SHR 850.100); art. 19 cpv. 1 della legge del Cantone del Vallese del 29 marzo 1996 sull’integrazione e l’aiuto sociale (GES; 850.1)