Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/40: Abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine (Legge federale sull'assistenza, LAS) · 14 pagine

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momento che gli articoli 14 cpv. 2 e 16 LAS sono abrogati, l’articolo 8 diventa superfluo e può essere anch’esso abrogato.

3.3 Estensione dell’obbligo del Cantone di domicilio (abrogazione dell’art. 14 cpv. 2)

L’articolo 14 capoverso 2 LAS limita il rimborso delle spese assistenziali da parte del Cantone di domicilio qualora il Cantone di dimora sia anche Cantone d’origine: in questo caso il rimborso è dovuto solo se la persona in questione è domiciliata da più di due anni nell’attuale Cantone di domicilio. Il legislatore ha emanato questa disposizione presupponendo che generalmente esista un legame personale tra il Cantone o il luogo d’origine e la persona in questione. Come illustrato in precedenza, questo legame è ormai venuto meno per la maggior parte delle persone, che spesso non hanno mai vissuto nel luogo d’origine. È dunque opportuno abbandonare la restrizione prevista dall’articolo 14 capoverso 2 e, di riflesso, estendere l’obbligo di rimborso a carico del Cantone di domicilio.

3.4 Abrogazione dell’obbligo del Cantone d’origine (abrogazione degli art. 15-17)

La sezione due del capitolo relativo all’obbligo di rimborsare le spese disciplina in tre articoli l’obbligo del Cantone d’origine di rimborsare al Cantone di domicilio o al Cantone di dimora le spese assistenziali da questi prestate. Sono contemplate sia le persone non domiciliate in Svizzera (art. 15) sia coloro che sono domiciliate da meno di due anni al di fuori del Cantone d’origine (art. 16). Inoltre è disciplinato il caso in cui le persone siano cittadini di più Cantoni (art. 17).

Per i motivi esposti più in alto, è opportuno abbandonare del tutto la possibilità di esigere il rimborso da parte del Cantone d’origine. Gli articoli 15-17 devono pertanto essere abrogati.

3.5 Famiglie i cui membri hanno diverso diritto di cittadinanza cantonale (abrogazione dell’art. 19)

L’abrogazione di questa disposizione è la logica conseguenza della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d’origine per il rimborso delle spese d’assistenza. Non è più necessario prevedere una disposizione che regoli il caso di una persona con diritto di cittadinanza in diversi Cantoni.

3.6 Struttura del capitolo 2 relativo all’obbligo di rimborsare le spese

Con l’abrogazione degli articoli 15-17 e 19, nel capitolo relativo all’obbligo di rimborsare le spese rimangono solo due articoli. È dunque superfluo dividerlo in sezioni. I titoli delle attuali sezioni diventano quelli degli articoli 14 e 18.