Rapporto OESC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Numero 2 disciplina la trasmissione in Svizzera di documenti stranieri ad uso nazionale:

2.1: in quanto prestazione, l’ottenimento di documenti dall’estero su richiesta di un Cantone ha perso importanza, perché le persone in questione sono invitate a procurarsi personalmente i documenti esteri e di presentarli alla rappresentanza svizzera all’estero affinché siano inoltrati in Svizzera.

2.2: in occasione della procedura preparatoria al matrimonio, l’ufficio dello stato civile sollecita sempre più traduzioni, legalizzazioni e esami di autenticità. Anche le rappresentanze svizzere possono riscuotere emolumenti per tali prestazioni (cfr. allegato 3

n. 5.3)

Le prestazioni di cui al numero 3 e 6 non hanno subito cambiamenti; l’emolumento è stato adeguato al rincaro. La richiesta di informazioni è riassunta al numero 4.

Progetto UFSC del 28.10.2009