Avamprogetto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 20041 è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza l’espressione «Dipartimento» è sostituita con «DFGP».

2 In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale dello stato civile» è sostituita con «UFSC».

Art. 1 Circondari dello stato civile

1 I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere, agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione sufficiente per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell’ambito dello stato civile.

2 In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può autorizzare, su richiesta dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d’occupazione. L’autorità di vigilanza decide autonomamente se la deroga concerne soltanto il tasso d’occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

3 I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di uno o più Cantoni. I Cantoni interessati, d’intesa con l’Ufficio federale dello stato civile, prendono i necessari accordi (UFSC).

4 Ogni modifica di circondario dello stato civile deve prima essere notificata all’UFSC.

RS …

1 RS 211.112.2

2008–......