Rapporto OESC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 10 pagine

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i. Osservazioni preliminari

Nel 2004 è stata introdotta la documentazione elettronica degli eventi di stato civile. Da allora il diritto transitorio ha perso d’importanza e ne conseguono processi lavorativi più concisi nonché un nuovo assetto degli emolumenti. Da quando nel 1999 si è proceduto a unificare gli emolumenti (prima disciplinati a livello cantonale), il numero degli uffici dello stato civile si è ridotto da circa 1800 a 200. In seguito alla professionalizzazione degli uffici dello stato civile le autorità cantonali di vigilanza sono esentate da autorizzazioni per i controlli in parte soggette a emolumenti. La diminuzione del lavoro si ripercuote anche sugli emolumenti calcolati in base a una tariffa per mezz’ora.

Dato che l’ufficio dello stato civile competente può accedere ai dati sullo stato civile sia di cittadini svizzeri che stranieri, non è più necessario procurarsi ripetutamente documenti soggetti a emolumenti.

Per questo motivo l’attuale emolumento riscosso per l’accesso ai dati personali nel sistema è ora compreso nell’emolumento per la rispettiva prestazione. Inoltre gli emolumenti vanno adeguati al rincaro (art. 16 OESC).

II. Disposizioni generali

Ad ingresso

Aggiornamento delle basi legali. L’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 è stato abrogato.

Ad Art. 1 Principio e campo d’applicazione

Capoverso 1: il testo è stato corretto.

Capoverso 2: in seguito alle esperienze raccolte nella pratica si è rivelato necessaria un’indicazione esplicita al regolamento conclusivo.

Capoverso 3: corrisponde all’attuale capoverso 2.

Ad art. 3 Esenzione dall’emolumento

Capoverso 2: la disposizione vigente non ha più alcuna importanza per l’ufficio dello stato civile. D’ora in avanti spetterà ai Cantoni decidere se i costi per recarsi in un locale esterno vanno addebitati in base alla tariffa indicata all’allegato 1 numero 13. In seguito alla centralizzazione degli uffici dello stato civile (prossimamente il loro numero sarà inferiore a duecento) e per motivi di natura politica, si ricorre con sempre maggiore frequenza all’uso dei locali esterni nei Comuni di domicilio degli interessati per celebrare il matrimonio o costituire un’unione domestica registrata. Le diverse strutture organizzative ed esigenze dei vari Cantoni giustificano la possibilità di introdurre normative cantonali.

Capoverso 3: rimando esplicito alle disposizioni vigenti previste dall’OSC.