Rapporto OESC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 10 pagine

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Ad allegato 4 Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile

Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi dal 1999 e miglioramento della struttura del catalogo degli emolumenti; non vi sono cambiamenti materiali.

Tavola delle concordanze

Nuovo Ex Osservazioni

1.1 1.1 und 3.4 Per motivi di semplificazione le voci 1.1 e 3.4 sono state unite.

1.2 1.2

2.1 2.1

2.2 2.2

3. 7.1

4.1 7.2

4.2 8.

5. 6.1 Nuovo: è riscosso un emolumento anche per l’autenticazione.

6. 6.4

5. Abrogato, non vi è la necessità; l’UFSC non effettua perizie per privati; gli emolumenti sono eventualmente riscossi dall’UFG conformemente all’ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia (OEm UFG).

6.2 Abrogato, non vi è la necessità.

6.3 Abrogato, non vi è la necessità

Numero 1 disciplina la collaborazione dell’UFSC, soggetta a emolumenti, nell’ambito dello scambio di documenti. Nella prassi viene fatto capo a tale prestazione in modo differenziato.

Numero 1 disciplina il trasferimento all’estero dei documenti svizzeri:

1.1: le persone domiciliate all’estero si rivolgono alla rappresentanza svizzera che trasferisce l’ordinazione all’UFSC. Quest’ultima procura il documento direttamente presso l’ufficio dello stato civile o l’autorità competente, lo inoltra alla rappresentanza svizzera all’estero per consegna al richiedente. L’UFSC coordina l’incasso degli emolumenti per il documento.

1.2: l’ottenimento di legalizzazioni è correlato al numero 1.1. Se il documento è ordinato direttamente, l’ufficio dello stato civile oppure l’autorità cantonale di vigilanza provvede all’ottenimento della legalizzazione. Se invece la prestazione è fornita dall’ufficio dello stato civile o dall’autorità di vigilanza non è previsto un emolumento (come prima).