Avamprogetto OESC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile2 (CC),

art. 1 Principio e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:

a. dagli uffici dello stato civile;

b. dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;

c. dalle rappresentanze svizzere all’estero;

d. dall’Ufficio federale dello stato civile

2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.

3 I disborsi sono conteggiati separatamente e riscossi contemporaneamente agli emolumenti.

art. 3 cpv. 2 e 3

2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti concernenti gli spostamenti effettuati in relazione alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell’unione domestica registrata (art. 1a cpv. 4 dell’ordinanza del 28 aprile 20043 sugli emolumenti in materia di stato civile; OESC).

3 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).

RS ..........

1 RS 172.042.110

2RS 210

3 RS 211.112.2

2008–......