Avamprogetto OESC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
Modifica del...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:
Ingresso
visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile2 (CC),
art. 1 Principio e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:
a. dagli uffici dello stato civile;
b. dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
c. dalle rappresentanze svizzere all’estero;
d. dall’Ufficio federale dello stato civile
2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.
3 I disborsi sono conteggiati separatamente e riscossi contemporaneamente agli emolumenti.
art. 3 cpv. 2 e 3
2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti concernenti gli spostamenti effettuati in relazione alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell’unione domestica registrata (art. 1a cpv. 4 dell’ordinanza del 28 aprile 20043 sugli emolumenti in materia di stato civile; OESC).
3 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).
RS ..........
1 RS 172.042.110
2RS 210
3 RS 211.112.2
2008–......