Progetto

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 35Fedlex · Progetto

3 Il sistema contiene dati segnaletici relativi alle persone, ai veicoli e agli altri oggetti ricercati.

4 I seguenti servizi possono comunicare segnalazioni da registrare nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

a. fedpol;

b. il MPC;

c. l’UFG;

d. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;

e. le autorità preposte all’esecuzione delle pene;

f. le autorità della giustizia militare e il Servizio informazioni della Confederazione;

g. l’UFM;

h. le rappresentanze svizzere all’estero;

i. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;

j. gli uffici cantonali della circolazione stradale;

k. le altre autorità cantonali designate tramite ordinanza dal Consiglio federale incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

5 I seguenti servizi possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati contenuti nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

a. fedpol, il Servizio informazioni della Confederazione, il MPC, l’UFG, le

autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e l’amministrazione delle dogane;

b. l’UFM, le rappresentanze diplomatiche svizzere all’estero nonché le autorità

cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione, sempre che necessitino di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b;

c. gli uffici cantonali della circolazione stradale.

6 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia comune da altri sistemi d’informazione di polizia, sempre che gli utenti dispongano delle autorizzazioni pertinenti.

7 Se necessario, i dati contenuti nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia e nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200344 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

8 Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

a. il diritto d’accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;

44 RS 142.51