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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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3 Il sistema contiene dati segnaletici relativi alle persone, ai veicoli e agli altri oggetti ricercati.
4 I seguenti servizi possono comunicare segnalazioni da registrare nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
a. fedpol;
b. il MPC;
c. l’UFG;
d. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
e. le autorità preposte all’esecuzione delle pene;
f. le autorità della giustizia militare e il Servizio informazioni della Confederazione;
g. l’UFM;
h. le rappresentanze svizzere all’estero;
i. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;
j. gli uffici cantonali della circolazione stradale;
k. le altre autorità cantonali designate tramite ordinanza dal Consiglio federale incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.
5 I seguenti servizi possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati contenuti nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
a. fedpol, il Servizio informazioni della Confederazione, il MPC, l’UFG, le
autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e l’amministrazione delle dogane;
b. l’UFM, le rappresentanze diplomatiche svizzere all’estero nonché le autorità
cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione, sempre che necessitino di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b;
c. gli uffici cantonali della circolazione stradale.
6 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia comune da altri sistemi d’informazione di polizia, sempre che gli utenti dispongano delle autorizzazioni pertinenti.
7 Se necessario, i dati contenuti nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia e nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200344 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.
8 Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:
a. il diritto d’accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
44 RS 142.51