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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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b. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la cooperazione con altre autorità federali e i Cantoni;

c. le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a registrare direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;

d. le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;

e. i diritti delle persone interessate, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che le riguardano;

f. l’obbligo di comunicare a posteriori alle persone interessate che le segnalazioni nel N-SIS di cui al capoverso 4 sono state distrutte, se:

1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell’inserimento delle segnalazioni nel N-SIS,

2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e

3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;

g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

9 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, è fatto salvo l’articolo 18 LMSI45.

Art. 88 Registro nazionale di polizia

1 Fedpol gestisce in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il Registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:

a. nei sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni;

b. nella Rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 78);

c. nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 86);

d. nel N-SIS (art. 87).

2 Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

3 Il registro contiene le seguenti informazioni:

a. l’identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d’affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);

b. la data dell’iscrizione;

45 RS 120