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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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b. gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per agevolare lo scambio di dati.

Art. 89 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

1 Fedpol gestisce il Sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti. Il sistema può contenere tutte le comunicazioni (trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, telefax) indirizzate a fedpol o provenienti da quest’ultimo.

2 Il sistema d’informazione serve a trattare dati relativi alle pratiche di fedpol, a organizzare in modo efficace e razionale lo svolgimento dei lavori, a tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche e a elaborare statistiche.

3 I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d’informazione di polizia o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. Quando i dati sono collegati a un altro sistema d’informazione, sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni concernenti l’accesso al sistema d’informazione principale.

4 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

5 Il sistema contiene, separatamente dagli altri dati, anche dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d’identità e di ricerca di persone scomparse.

6 L’accesso al sistema mediante una procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e dell’UFG per l’adempimento dei compiti conferitigli dall’AIMP48.

Titolo settimo: Diritti e obblighi

Art. 90 Impiego della coercizione e delle misure di polizia

1 Per adempiere i compiti di cui alla presente legge, fedpol è autorizzato a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia.

2 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 20 marzo 200849 sulla coercizione (LCoe).

3 Fedpol designa i collaboratori autorizzati a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia e fa prestare loro giuramento.

48 RS 351.1

49 RS 364