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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Titolo ottavo: Impiego di società di sicurezza
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 91 Oggetto e campo d’applicazione
Le disposizioni di cui al presente titolo sanciscono le condizioni minime alle quali un’autorità federale può impiegare una società di sicurezza in Svizzera o all’estero.
Art. 92 Principio
L’autorità federale può impiegare una società di sicurezza per adempiere:
a. compiti di polizia di sicurezza ai sensi della presente legge;
b. compiti sanciti da un’altra legge federale, sempre che essa preveda espressa-
mente la loro delega a una società di sicurezza.
Art. 93 Identificabilità
L’autorità federale provvede affinché il personale di sicurezza sia identificabile quando esegue i propri compiti e non venga confuso con il personale di un’autorità.
Art. 94 Scambio d’informazioni
1 L’autorità federale può comunicare alla società di sicurezza dati relativi a persone, in particolare dati personali e immagini, sempre che ciò sia indispensabile per l’esecuzione del compito di polizia di sicurezza che le è stato delegato.
2 I dati sono comunicati alla società di sicurezza avvertendola espressamente di utilizzarli esclusivamente per lo scopo indicato dall’autorità federale.
3 Le società di sicurezza trasmettono all’autorità federale tutte le informazioni che riguardano dei reati.
4 Per il resto il trattamento di dati personali è retto dalle disposizioni applicabili agli organi federali contenute nella LPD50.
Capitolo 2: Requisiti delle società di sicurezza
Art. 95 Condizioni
1 Prima di ricorrere alle prestazioni di una società di sicurezza, l’autorità federale si assicura che quest’ultima soddisfi le seguenti condizioni:
a. essa offre garanzie sufficienti per quanto concerne l’assunzione, la formazione e la sorveglianza del personale di sicurezza;
50 RS 235.1