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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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b. la sua buona reputazione e serietà sono sufficientemente comprovate, in particolare dal rispetto di un codice di condotta, dall’esperienza, dalla clientela e dall’affiliazione a un’associazione professionale d’importanza nazionale;
c. è solvibile;
d. dispone di un sistema di controllo interno che garantisce il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale di sicurezza e che prevede misure disciplinari in caso di violazione;
e. ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile per un importo che corrisponde al rischio assunto.
2 L’autorità federale può inoltre ricorrere alle prestazioni di una società di sicurezza che dispone di un’autorizzazione cantonale che garantisce in ugual misura il rispetto delle condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 96 Deroghe
Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle condizioni di cui all’articolo 95:
a. per l’esecuzione di compiti di polizia di sicurezza all’estero;
b. per la protezione o la guardia a opere militari.
Capitolo 3: Competenze
Art. 97 Impiego della coercizione e di misure di polizia
1 Il personale di sicurezza può ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla LCoe51, soltanto se è data una base legale formale sufficiente.
2 Nella misura in cui è necessario per adempiere i compiti di polizia di sicurezza ai sensi della presente legge, il personale di sicurezza può ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla LCoe, nell’ambito del diritto di polizia.
Art. 98 Contenuto del contratto
1 Se una legge prevede il ricorso alla coercizione e a misure di polizia da parte della società di sicurezza, l’autorità federale stabilisce nel contratto se e in che misura sono necessarie per adempiere il compito.
2 In caso affermativo l’autorità federale stabilisce i mezzi coercitivi e le misure di polizia cui il personale di sicurezza può ricorrere per adempiere il compito in questione. Per stabilirlo fa riferimento ai mezzi ausiliari e alle armi autorizzate dalla legge (art. 16 LCoe52).
3 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari del contenuto del contratto.
51 RS 364
52 RS 364