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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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Art. 99 Legittima difesa e stato di necessità

Sono fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di legittima difesa e stato di necessità.

Capitolo 4: Controllo

Art. 100 Segnalazione al servizio cantonale d’abilitazione

L’autorità federale è autorizzata a segnalare al servizio cantonale d’abilitazione le infrazioni commesse da una società di sicurezza o dal personale di sicurezza.

Art. 101 Controllo

L’autorità federale controlla mediante un insieme di strumenti adeguati il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 95 e l’adempimento regolare del contratto. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Titolo nono: Aiuti finanziari e indennità

Art. 102 Aiuti finanziari e indennità

1 La Confederazione accorda un’equa indennità ai Cantoni che adempiono in ampia misura compiti di protezione ai sensi del secondo titolo o in caso di avvenimenti straordinari.

2 La Confederazione accorda aiuti finanziari all’Istituto svizzero di polizia per le prestazioni fornite nell’interesse della Confederazione.

3 La Confederazione può accordare aiuti finanziari e indennità a Interpol e ad altre organizzazioni internazionali di polizia.

4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la natura degli aiuti finanziari.

Titolo decimo: Protezione dei dati e protezione giuridica

Art. 103 Obbligo di documentare

Fedpol documenta le attività svolte per adempiere i compiti di cui alla presente legge.

Art. 104 Protezione dei dati

Il trattamento di dati personali ai sensi della presente legge è retto dalla LPD53, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

53 RS 235.1