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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Art. 99 Legittima difesa e stato di necessità
Sono fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di legittima difesa e stato di necessità.
Capitolo 4: Controllo
Art. 100 Segnalazione al servizio cantonale d’abilitazione
L’autorità federale è autorizzata a segnalare al servizio cantonale d’abilitazione le infrazioni commesse da una società di sicurezza o dal personale di sicurezza.
Art. 101 Controllo
L’autorità federale controlla mediante un insieme di strumenti adeguati il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 95 e l’adempimento regolare del contratto. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Titolo nono: Aiuti finanziari e indennità
Art. 102 Aiuti finanziari e indennità
1 La Confederazione accorda un’equa indennità ai Cantoni che adempiono in ampia misura compiti di protezione ai sensi del secondo titolo o in caso di avvenimenti straordinari.
2 La Confederazione accorda aiuti finanziari all’Istituto svizzero di polizia per le prestazioni fornite nell’interesse della Confederazione.
3 La Confederazione può accordare aiuti finanziari e indennità a Interpol e ad altre organizzazioni internazionali di polizia.
4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la natura degli aiuti finanziari.
Titolo decimo: Protezione dei dati e protezione giuridica
Art. 103 Obbligo di documentare
Fedpol documenta le attività svolte per adempiere i compiti di cui alla presente legge.
Art. 104 Protezione dei dati
Il trattamento di dati personali ai sensi della presente legge è retto dalla LPD53, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
53 RS 235.1