Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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strative. Tali compiti sono di norma assolti autonomamente da autorità penali amministrative specializzate: l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic conduce ad esempio il perseguimento penale nel caso di infrazioni alla legge sugli agenti terapeutici nell’ambito di competenza della Confederazione (art. 90 LATer; RS 812.21).

La definizione di polizia giudiziaria racchiude invece i compiti di polizia giudiziaria di fedpol e l’assistenza di polizia nell’ambito di procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP). Tali compiti sono disciplinati esaustivamente nel CPP a cui fa riferimento il presente avamprogetto di legge (cfr. art. 21 LCPol). Le parti sullo smascheramento e la lotta riprese dalla LUC completano il disciplinamento del CPP sul perseguimento e il chiarimento di reati ai sensi del diritto vigente.

Occorre considerare che i compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza possono, secondo i casi, sovrapporsi, cosicché le misure di polizia giudiziaria applicate da collaboratori di fedpol possono anche produrre un effetto di prevenzione di minacce:

- fedpol agisce nella sua funzione di polizia giudiziaria e di sicurezza quando

svolge misure coercitive nell’ambito di procedure di assistenza giudiziaria e penale. Si tratta in particolare di misure quali citazioni, accompagnamenti coattivi, arresti provvisori, perquisizioni e ispezioni;

- nei casi in cui gli indiziati sono considerati pericolosi, fedpol assolve sempre

anche una funzione di polizia di sicurezza al fine di proteggere i propri inquirenti o terzi da possibili atti di violenza.

Per essere in grado di svolgere nell’ambito di procedure di assistenza penale e giudiziaria i summenzionati incarichi di polizia giudiziaria del MPC, dell’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) o dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), quali inchieste mirate e arresti di persone con un’elevata predisposizione alla violenza, dal 2002 sono stati istruiti ed equipaggiati presso fedpol degli agenti di polizia specializzati (gruppo d’intervento «Tigris»).

Per «di polizia amministrativa» ai sensi della lettera c s’intendono tutti i compiti di polizia che servono per prevenire minacce concrete al fine di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblici mediante le misure di diritto amministrativo di cui al titolo quarto della presente legge.24 La competenza decisionale di fedpol ivi sancita di confiscare materiale di propaganda violenta o di pronunciare divieti limitati di viaggiare nei confronti di tifosi violenti, attualmente è disciplinata nella LMSI. Queste misure si distinguono dall’attività preventiva dei servizi informazioni poiché per tali attività il diritto vigente esclude la possibilità di pronunciare decisioni che ledono i diritti fondamentali delle persone.25

24 Fedpol dispone di competenze di polizia amministrativa analoghe anche nel diritto in materia di armi e di esplosivi. A differenza delle misure di cui alla lett. c, questi due settori sono tuttavia disciplinati da leggi speciali.

25 Cfr. n. 3.2.4 lettera c del rapporto del Consiglio federale «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata» del 9 giugno 2006 in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006) del 21 febbraio 2005; FF 2006 5239 seg.