Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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nerali. Sono fatte salve in questo ambito le eventuali disposizioni che derogano ai motivi di rifiuto in questione e disciplinano l’assistenza informativa per scopi non perseguiti dalla polizia tra autorità che svolgono compiti differenti.82
Secondo l’articolo 43 capoverso 4, il rifiuto o la limitazione dell’assistenza informativa va motivata su tali basi.
Art. 42 Richieste
Il capoverso 1 stabilisce che per ottenere assistenza informativa fedpol, e i suoi servizi partner nazionali ed esteri, devono presentarsi vicendevolmente le richieste pertinenti.
Il capoverso 2 riporta le modalità, già menzionate nell’articolo 8 capoverso 1 LSIS, che fedpol sarà tenuto a osservare in futuro quando formulerà la propria richiesta. fedpol subordina tuttavia anche il trattamento delle richieste pervenutegli all’adempimento delle medesime modalità:83
Secondo la lettera a, l’autorità che richiede assistenza informativa di polizia deve definire il proprio servizio in modo sufficientemente concreto da permettere all’autorità richiesta di stabilire se si tratta di un’autorità di polizia che svolge compiti di polizia di sicurezza e/o di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 e dell’articolo 39 LCPol oppure se si tratta di un’autorità di altro genere.
Le lettere b e d impongono d’indicare nella richiesta di trasmissione di dati personali gli elementi rilevanti del caso; tali indicazioni devono permettere di definire in modo sufficientemente preciso il gruppo di persone alle quali i dati richiesti si riferiscono. La delimitazione a un caso specifico è indispensabile, in particolare, per consentire all’autorità richiesta di assicurarsi che la richiesta persegua effettivamente gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, ovvero la prevenzione delle minacce, l’eliminazione di turbamenti e il chiarimento e il perseguimento dei reati penali.
L’assistenza informativa di polizia si differenzia dalla forma di cooperazione dell’assistenza di polizia semplice, in quanto la prima si riferisce a casi specifici e personali, mentre la seconda comporta lo scambio d’informazioni, di analisi o di valutazioni di carattere generale. Nell’assistenza informativa di polizia le richieste formulate in modo generico sono invece escluse. Ad esempio, una richiesta d’informazioni relativa a tutti gli abitanti di un determinato paese o quartiere o inerenti all’intera clientela di un’azienda sarebbe respinta in virtù dell’articolo 41 capoverso 2, in quanto le informazioni richieste non sono direttamente utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la richiesta.
La menzione dello scopo, resa obbligatoria dalla lettera c, fornisce all’autorità richiesta un’ulteriore importante indicazione che le permette di assicurarsi che le informazioni richieste siano realmente necessarie per raggiungere gli scopi di polizia di cui all’articolo 33 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della presente legge, evitando in tal modo che esse possano essere utilizzate per scopi diversi.
La precisione con cui i fatti sono descritti nella richiesta è direttamente proporzionale al grado di efficacia e di pertinenza della risposta trasmessa dall’autorità richiesta. In virtù della lettera d, le richieste devono pertanto essere generalmente corredate di una motivazione che indichi lo scopo di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria
82 Cfr. art. 19 cpv. 2 LCPol.
83 Sono fatte salve le disposizioni speciali di diritto nazionale e internazionale.