Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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che l’autorità intende raggiungere con le informazioni richieste. È necessario pertanto che le richieste inerenti all’ambito di polizia giudiziaria permettano di risalire con sufficiente chiarezza al momento e al luogo in cui il reato da accertare sarebbe stato commesso e di determinare in quale misura le informazioni personali richieste potrebbero rivelarsi utili per chiarire il reato84. Tuttavia, la descrizione dei fatti richiesta dalla lettera d non deve essere per forza esaustiva. Lo scopo precipuo di tali indicazioni è di permettere all’autorità richiesta di valutare se sussiste un motivo di rifiuto.85 Si può invece rinunciare a una descrizione dettagliata nei casi di reati diffusi quali i furti di veicoli, per accertare i quali vengono regolarmente scambiati dati sui detentori dei veicoli.

Secondo la lettera e, laddove l’utilizzo di una richiesta è soggetta a particolari oneri e condizioni, tali restrizioni dovranno essere indicate nella stessa domanda. La lettera f impone invece d’includere l’eventuale indicazione dell’urgenza della richiesta.

La preferenza per la forma scritta, stabilita nel capoverso 3, risponde all’esigenza generale di documentare l’adempimento dei compiti di polizia (cfr. art. 103). Se vi è pericolo nel ritardo, è possibile formulare la richiesta oralmente e farla seguire da una motivazione scritta da presentare in tempo utile.

Art. 43 Trattamento delle richieste

Questa disposizione sancisce alcuni principi procedurali che fedpol è tenuto a osservare nel trattamento delle richieste:

In virtù del capoverso 1, fedpol inoltra d’ufficio alle autorità competenti le richieste che non rientrano nel suo ambito di competenza. Tale principio è già statuito in via generale dagli accordi bilaterali di polizia86 e dall’articolo 9 capoverso 2 LSIS.

Secondo il capoverso 2, fedpol deve rispettare gli oneri e le condizioni che i servizi richiedenti subordinano all’esecuzione di una richiesta, tenendo conto delle possibilità giuridiche e pratiche. Tale disposizione riprende pertanto l’articolo 7 capoverso 1 primo periodo dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia (RS 360.1).

Il capoverso 3 riprende ampiamente l’articolo 355a capoverso 3 CP (cfr. anche l’art. 9 cpv. 5 LSIS). In virtù di tale capoverso, fedpol può provvedere affinché, nel quadro dello scambio d’informazioni, anche l’autorità richiesta rispetti i principi sanciti dagli articoli 39 e seguenti.

Il capoverso 4 impone a fedpol, in qualità di autorità richiesta, di motivare ogni decisione d’irricevibilità o di reiezione di una domanda. Ciò permette all’autorità richiedente di constatare quali sono i requisiti che la propria richiesta non ha soddi-

84L’obbligo per fedpol di motivare le proprie richieste d’assistenza informativa è già previ-

sto dall’art. 4 cpv. 4 primo periodo dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia (RS 360.1).

85 In merito a un caso di assistenza amministrativa, il Tribunale federale ha statuito che benché non occorra troppo rigore riguardo all’esposizione dei fatti, è necessario che quest’ultimi siano qualificabili dal punto di vista giuridico e che la richiesta contenga il testo delle disposizioni legali applicabili affinché l’autorità richiesta possa verificare immediatamente se esistono evidenti motivi d’esclusione» (DTF 125 II 450, consid. 4b).

86 Cfr. art. 4 cpv. 1 secondo periodo dell’Accordo di polizia tra Svizzera e Germania del 27 aprile 1999.