Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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sfatto in modo da consentirle eventualmente di sottoporre nuovamente la richiesta, una volta apportate le necessarie modifiche.
L’obbligo per fedpol, di cui al capoverso 5, d’informare l’autorità richiedente sull’attendibilità e l’attualità delle informazioni messe a disposizione è conforme al diritto vigente (cfr. art. 11 cpv. 1 dell’ordinanza Interpol; RS 351.21 nonché l’art. 20 cpv. 4 primo periodo dell’ordinanza JANUS; RS 360.2).
Art. 44 Assistenza informativa spontanea di polizia
In aggiunta alle condizioni valevoli per l’assistenza informativa ordinaria eseguita tramite richiesta87, l’articolo 44 riporta i criteri da rispettare, affinché fedpol possa eccezionalmente prestare assistenza informativa anche in forma spontanea, ovvero in assenza di una richiesta.
Il diritto vigente autorizza già fedpol allo scambio spontaneo d’informazioni, sia sul piano nazionale (cfr. art. 13 cpv. 2 LUC; RS 360 e art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia; RS 360.1) sia internazionale88 (cfr. art. 46 CAS e art. 11 dell’Accordo di polizia tra Svizzera e Germania del 27 aprile 1999; RS 0.360.136.1). L’articolo 7 della decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio d’informazioni sancisce l’obbligo di prestare assistenza informativa senza che sia necessaria alcuna richiesta preventiva. Tuttavia la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a osservare tale obbligo soltanto nello scambio d’informazioni con i servizi partner dello spazio Schengen (cfr. commento all’art. 60).
Quando si ricorre allo scambio spontaneo d’informazioni, occorre considerare che la prassi dell’assistenza amministrativa richiede il rispetto di determinate condizioni minime per quanto riguarda la pratica, tanto criticata, della trasmissione di dati personali ai fini di ricerche basate su sospetti. Il legislatore ha già statuito, riguardo alle cosiddette fishing expedition (ricerche eseguite sulla base di ipotesi di carattere generale), nell’articolo 13 capoverso 2 lettera a LUC, che i dati personali possono essere comunicati alle autorità estere soltanto se sono necessari per impedire o chiarire un reato che rientra nelle competenze della PGF. Il diritto vigente contiene delle disposizioni volte a impedire le fishing expedition in relazione ai dati personali scambiati tramite Interpol. Secondo l’articolo 351 capoverso 2 CP, infatti, le informazioni possono essere trasmesse «se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto».
In tale contesto, anche l’articolo 44 lettera a della presente legge subordina l’assistenza informativa spontanea alla condizione che sussistano motivi concreti di ritenere che le informazioni possano contribuire a scoprire o prevenire un reato o un pericolo serio e imminente per la sicurezza e l’ordine pubblici.
L’obbligo relativo alla trasmissione spontanea d’informazioni dovrà tener conto del divieto di eseguire ricerche sulla base di ipotesi di carattere generale. Gli indizi uti-
87 Per l’assistenza informativa in ambito internazionale sono determinanti le condizioni minime di cui all’art. 44 LCPol, che sostituisce l’art. 13 cpv. 2 LUC.
88 Al di fuori del settore di polizia, sono tenute a prestare assistenza amministrativa in forma spontanea l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’art. 29 cpv. 3 LRD, le autorità di polizia cantonali e comunali secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61) e l’art. 5 cpv.
2 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli (RS 641.51).