Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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mazioni concernenti queste persone soltanto dopo aver consultato l’Ufficio federale della migrazione. Occorre infatti evitare che lo Stato d’origine, di provenienza o l’ultimo Paese di residenza di una persona che fa parte di una delle suddette categorie possa procurarsi in Svizzera informazioni che potrebbero essere utilizzate per riprendere le persecuzioni politiche nei confronti di tale persona, una volta che essa abbia fatto ritorno nel proprio Paese d’origine. Il capoverso 4 riunisce a livello di legge in senso formale una serie di disposizioni aventi rango d’ordinanza (cfr. art. 7 cpv. 1 secondo periodo dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia, RS 360.1; art. 20 cpv. 1 secondo periodo dell’ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008, RS 360.2; art. 10 cpv. 5 dell’ordinanza Interpol del 1° dicembre 1986, RS 351.21).
Art. 47 Limitazioni d’uso
Tale disposizione garantisce che fedpol avverta le autorità estere, quando trasmette loro le informazioni di cui dispone, riguardo alle finalità e alle limitazioni d’uso dei dati personali. L’articolo 47 è completato dall’articolo 48 che disciplina le conseguenze in caso di mancata osservanza di tali istruzioni.
Art. 48 Ulteriori motivi di rifiuto
Questa disposizione completa i motivi di rifiuto generali riportati nell’articolo 41. La trasmissione di dati personali alle autorità di polizia di Stati con i quali la Svizzera non ha sottoscritto precisi accordi internazionali può infatti comportare dei rischi per le persone interessate.
Per tale ragione, il capoverso 1 sottopone a riserva l’assistenza informativa di polizia in ambito internazionale, anteponendo a essa la tutela degli interessi pubblici o privati preponderanti. Tale disposizione stabilisce infatti che è possibile rifiutare o limitare lo scambio d’informazioni qualora tali interessi risultino minacciati.
Il motivo di rifiuto obbligatorio di cui al capoverso 2 lettera a si applica allorquando i principi dell’AIMP menzionati nell’articolo 46 capoverso 3 impongono il rifiuto.
Sulla base dell’articolo 75a AIMP, la lettera b vieta lo scambio d’informazioni con le autorità estere quando si presume che l’acquisizione di tali dati possa implicare l’applicazione della coercizione processuale. Vanno ugualmente respinte le richieste volte a ottenere informazioni o ad adottare provvedimenti in procedimenti concernenti l’estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l’esecuzione di decisioni penali nonché le richieste per la consegna di decisioni o incarti penali.
Il motivo di rifiuto obbligatorio di cui alla lettera c rinvia a una disposizione della legge sulla protezione dei dati secondo cui i dati personali possono essere trasmessi all’estero soltanto a condizione che il Paese destinatario assicuri una protezione dei dati adeguata (art. 6 cpv. 1 LPD).
Gli Stati Schengen costituiscono insieme un gruppo particolare sotto il profilo dell’assistenza informativa, in quanto non possono prevedere limitazioni che non siano contemplate anche nel diritto nazionale di un altro Stato membro. Sulla base del principio della parità di trattamento tra gli Stati Schengen, il capoverso 3 dell’articolo 48 precisa che gli ulteriori motivi di rifiuto contenuti nella disposizione non si applicano alle autorità partner dello spazio Schengen.