Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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lizzati in queste ricerche saranno considerati pertanto inutili ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 lettera c e saranno respinti chiedendo indicazioni più specifiche.
La lettera b prevede condizioni meno rigorose della lettera a. Tale disposizione si applica nei casi in cui la trasmissione spontanea di dati personali è nell’interesse della persona coinvolta.89
2.5.2.2 Sezione 2: Disposizioni complementari sull’assistenza informativa internazionale di polizia (art.45-68)
La sezione 2 concerne lo scambio d’informazioni tra fedpol e le autorità estere che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art. 45 Campo d’applicazione
L’articolo 45 favorisce un’interpretazione chiara sotto il profilo giuridico della LCPol. Il capoverso 1 precisa che la sezione 2 relativa all’assistenza informativa internazionale completa le disposizioni generali sulla cooperazione di polizia e sull’assistenza informativa di polizia di cui agli articoli 33-44. Il capoverso 2 specifica che inoltre sono applicabili, a complemento e non in sostituzione delle altre disposizioni, anche le disposizioni delle sezioni 3–6 relative all’assistenza informativa tramite Interpol ed Europol nonché lo scambio semplificato con gli Stati Schengen.
Art. 46 Trasmissione di dati e principi di trattamento
Il capoverso 1 precisa le condizioni alle quali fedpol è autorizzato a trasmettere alle autorità estere i dati personali di cui dispone. Il disposto della lettera a relativo alla possibilità di trasmettere dati alle autorità estere a condizione che esse ne abbiano bisogno per perseguire i propri scopi di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, costituisce una semplice conferma del campo d’applicazione dell’assistenza informativa illustrata per sommi capi negli articoli 33 capoverso 1 e 39 capoverso 1 dell’avamprogetto. Le lettere b e c riprendono le precisazioni già riportate nell’articolo 13 capoverso 2 LUC, secondo le quali fedpol è autorizzato a trasmettere dei dati per motivare una richiesta svizzera di assistenza informativa oppure quando la trasmissione è nell’interesse della persona coinvolta.
Il capoverso 2 disciplina, analogamente al vigente articolo 351 capoverso 4 CP, la trasmissione di dati personali a privati all’estero.
Il capoverso 3 rimanda, come il vigente articolo 352 CP, ai principi dell’Assistenza in materia penale. Tuttavia, diversamente dalla nuova disposizione, l’articolo del CP si limita al contesto specifico dello scambio d’informazioni con Interpol. Un ulteriore punto debole dell’articolo 352 CP in vigore risiede nell’imprecisione del suo contenuto, dato che esso non specifica quali disposizioni dell’AIMP sono prese in considerazione. Menzionando espressamente gli articoli 1a, 2, 3 e 75a AIMP, la LCPol risulta pertanto più precisa sotto questo profilo.
I richiedenti l’asilo, i rifugiati riconosciuti, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente sono esposti a particolari rischi. Per tale ragione, il capoverso 4 dispone che fedpol è autorizzato a trasmettere agli Stati esteri infor-
89 Corrisponde all’art. 13 cpv. 2 lett. c. LUC.