Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 49 Comunicazione di dati esteri a uno Stato terzo o a un organo interna-
zionale
Gli articoli 49, 50 e 51 dell’avamprogetto sanciscono gli stessi obblighi trasposti negli articoli 6b e 6c LSIS, derivanti dagli articoli 13 e 14 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
Questi tre articoli disciplinano e delimitano le condizioni e le modalità che uno Stato destinatario è tenuto a rispettare quando comunica a uno Stato terzo i dati personali ricevuti da uno Stato Schengen. L’osservanza reciproca di tali condizioni e modalità corrisponde già alla prassi corrente fra Stati, motivo per cui è opportuno renderla vincolante inserendola nella sezione 2 del capitolo 2 in cui è disciplinata l’assistenza tra fedpol e gli altri Stati. Si tratta quindi di un cambiamento rispetto alle disposizioni della LSIS, limitate allo scambio d’informazioni tra Stati Schengen.
L’articolo 49 definisce le condizioni e le modalità a cui fedpol deve attenersi se intende comunicare a uno Stato terzo o a un organo internazionale i dati personali trasmessi da un altro Stato. L’obbligo di comunicazione immediata di cui al capoverso 4 non riguarda tutti gli Stati, cosicché anche in futuro fedpol sarà tenuto a rispettare tale obbligo soltanto nei confronti degli altri Stati Schengen.
Art. 50 Comunicazione di dati personali esteri a persone fisiche o giuridiche
L’articolo 50 disciplina le modalità che fedpol deve osservare quando comunica a persone fisiche o giuridiche i dati personali trasmessi da un altro Stato.
Art. 51 Comunicazione di dati propri a uno Stato terzo, a un organo interna-
zionale o a una persona fisica o giuridica
A differenza dagli articoli 49 e 50, inerenti alle modalità a cui fedpol deve attenersi per comunicare i dati provenienti da Stati esteri, l’articolo 51 disciplina la situazione inversa relativa alla protezione dei dati trasmessi o messi a disposizione da fedpol e intende impedire che essi possano essere inoltrati in modo incontrollato a Stati terzi da parte dello Stato destinatario. Secondo tale disposizione, fedpol può accordare l’autorizzazione di comunicare i propri dati conformemente all’articolo 47 lettera b, sempre che siano soddisfatte condizioni analoghe a quelle di cui agli articoli 49 e 50.
Art. 52 Trasmissione di richieste cantonali all’estero tramite fedpol
Il primo periodo del capoverso 1 ribadisce la regola secondo cui i corpi cantonali di polizia devono trasmettere le proprie richieste di assistenza informativa alle autorità estere tramite fedpol, anche perché le autorità cantonali sono già tenute, nel quadro dello scambio d’informazioni tramite Interpol, a trasmettere le proprie domande tramite l’Ufficio centrale nazionale (UCN) (art. 4 dell’ordinanza Interpol del 1° dicembre 198690). Il secondo periodo, costituisce un’eccezione a quanto disposto nel primo periodo, in quanto autorizza i Cantoni, nel quadro delle proprie competenze originarie in materia di polizia, a concludere accordi internazionali con gli Stati limi-
90 RS 351.21. Il legislatore federale ha previsto ugualmente all’art. 5 cpv. 2 LSIS che fedpol può fungere da punto centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.