Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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trofi per creare canali volti allo scambio diretto d’informazioni. Si tratta di una soluzione che viene molto utilizzata dai Cantoni di confine.

Il capoverso 2 riguarda i casi nei quali fedpol può rifiutarsi di trasmettere una richiesta da parte dei Cantoni. La lettera a prevede tale possibilità per i fatti di scarsa rilevanza. La lettera b menziona gli interessi delle autorità federali e cantonali, con riferimento indiretto agli interessi di politica estera della Confederazione o ai rischi per le indagini in corso in altri Cantoni. Lo scopo della lettera c è invece d’impedire, grazie all’intervento di fedpol, che i dati cantonali siano trasmessi a Stati che non garantiscono un’adeguata protezione dei dati.

2.5.2.3 Sintesi: Osservazioni preliminari in merito alle sezioni 3 – 6 relative all’assistenza informativa di polizia in ambito internazionale

Le sezioni 3-6 del capitolo 2 (Assistenza informativa di polizia in particolare) raggruppano nella LCPol, e più precisamente nella parte dedicata alla cooperazione di polizia, le disposizioni sull’assistenza amministrativa in materia di polizia contenute attualmente nella sezione 1 del quarto titolo del terzo libro del CP nonché le disposizioni legali provenienti dalla LSIS. Ad eccezione dell’articolo 354 CP, saranno conseguentemente abrogati gli articoli 350-355c CP. Tale modifica fornisce un ulteriore prezioso contributo al superamento della frammentazione giuridica esistente in questo ambito.

Gli articoli 350-355c CP non vengono ripresi integralmente dalla LCPol, dato che il loro contenuto è già disciplinato dai principi generali di cooperazione di polizia di cui ai capitoli 1-3. Ne consegue che le disposizioni della LCPol concernenti in modo specifico Interpol ed Europol risultano decisamente più brevi rispetto alle disposizioni da abrogare contenute nel CP.

2.5.2.4 Sezione 3: Assistenza informativa di polizia nei confronti di Interpol (art. 53-54)

Nel vigente CP la cooperazione con Interpol è disciplinata da quattro articoli. Due di essi (art. 350 e 352; cfr. i commenti originari: FF 1988 II 447 e segg., e il messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati) sono ripresi integralmente dagli articoli 53 e 54 LCPol. A seguito della definizione, nell’articolo 33, delle forme di cooperazione, i termini utilizzati sono stati adeguati e sono stati stralciati i rimandi considerati superflui. Gli articoli 351 e 353 CP possono essere invece abrogati (cfr. i rispettivi commenti all’allegato 3, abrogazione e modifica del diritto vigente, n. 5: CP).

Art. 53 Competenza

L’articolo 53 riprende integralmente l’articolo 350 CP in vigore. Le uniche modifiche riguardano adeguamenti terminologici e sono state introdotte sulla base delle definizioni riportate nell’articolo 33.