Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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organizzazioni internazionali. L’elenco di cui alla lettera b ha carattere esplicativo e non è esaustivo.

In base alla lettera c l’autorità deve accertarsi che la società di sicurezza sia solvibile. A tal fine l’autorità può chiedere alla società di fornirle informazioni che le permettono di valutare la situazione finanziaria come ad esempio un estratto del registro delle esecuzioni o un estratto bancario attestante la situazione patrimoniale.

La lettera d sancisce che le società di sicurezza devono disporre di un appropriato sistema di controllo interno che garantisce il rispetto delle norme di comportamento e che prevede misure disciplinari in caso di violazione. Nelle società di dimensioni più grandi il controllo è spesso eseguito da cosiddette «unità di compliance».

La lettera e statuisce che la società di sicurezza deve aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile. La disposizione non fissa alcun importo di copertura ma stabilisce soltanto che esso deve corrispondere al rischio assunto. Le circostanze del singolo caso permettono di stabilire se tale condizione è soddisfatta. La presente disposizione conferisce pertanto all’autorità un certo potere discrezionale.

Occorre rilevare che l’autorità non deve garantire il rispetto delle condizioni di cui al capoverso 1, ma deve unicamente esaminarne l’adempimento da parte della società di sicurezza. La portata dell’esame dipende dalle circostanze del singolo caso. Se ad esempio l’esecuzione del compito di protezione non implica l’impiego della coercizione o di misure di polizia ai sensi dell’articolo 97 LCPol (p. es. durante l’accoglienza dei visitatori all’entrata di un edificio), l’autorità può limitarsi a esaminare i documenti forniti dalla società di sicurezza e a esigere da quest’ultima una dichiarazione scritta in cui attesta l’adempimento delle condizioni. Se l’esecuzione del compito di protezione implica invece l’uso della coercizione o di misure di polizia o se l’autorità intende ricorrere ai servizi di una società di sicurezza estera in una zona a rischio o di conflitto, allora l’autorità deve eseguire un esame più approfondito e chiedere ad esempio che le siano forniti documenti ben precisi quali autorizzazioni, codici di condotta o materiale sul programma di formazione. Nell’ambito di questo esame l’autorità dispone di un certo potere discrezionale in virtù del capoverso 1: la società di sicurezza deve offrire garanzie «sufficienti», il sistema di controllo essere appropriato e la buona reputazione e la serietà essere «sufficientemente» comprovate. Il profilo dei requisiti per una società di sicurezza il cui personale non armato accoglie visitatori all’entrata degli edifici è sicuramente diverso da quello di una ditta i cui collaboratori armati eseguono compiti di protezione in zone a rischio.

Il capoverso 2 sancisce che l’autorità federale può incaricare una società di sicurezza in possesso di un’autorizzazione cantonale per l’esecuzione di un’attività nel settore della sicurezza. In tal caso l’esame del rispetto delle condizioni di cui al capoverso 1 si limita soltanto a verificare se i requisiti per l’autorizzazione cantonale sono equiparabili alle condizioni menzionate. Il progetto di concordato della CDCGF del 14 novembre 2008 sulle imprese di sicurezza prevede requisiti minimi per il rilascio di un’autorizzazione identici alle condizioni di cui al capoverso 1. Qualora intenda quindi ricorrere ai servizi di una società di sicurezza che dispone di un’autorizzazione cantonale conforme al concordato, l’autorità esegue l’esame necessario in modo pragmatico ad esempio chiedendo delle copie o altre prove dell’autorizzazione. Questa disposizione permette quindi sia di evitare il duplice rilascio di autorizzazioni sia l’esame da parte dell’autorità federale delle condizioni controllate in precedenza dal Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione.