Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Il capoverso 3 corrisponde alle disposizioni dell’articolo 17 del concordato del 18 ottobre 1996 sulle imprese di sicurezza e dell’articolo 21 del progetto di concordato del 14 novembre 2008 sulle imprese di sicurezza. Il presente capoverso garantisce che le informazioni penalmente rilevanti raccolte durante l’esecuzione dei compiti di polizia di sicurezza della Confederazione siano trasmesse alle autorità federali competenti.

Il capoverso 4, infine, rinvia in modo dichiarativo all’applicabilità della legge sulla protezione dei dati.

2.8.2 Capitolo 2: Requisiti delle società di sicurezza

Art. 95 Condizioni

Il presente articolo è formulato in modo generico e astratto e si applica quindi sia alle società di sicurezza con sede in Svizzera sia a quelle con sede all’estero.

Il capoverso 1 rispecchia ampiamente l’articolo 5 capoverso 1 OISS ed elenca tutta una serie di condizioni cumulative che la società di sicurezza deve soddisfare per ottenere un incarico da parte di un’autorità federale.

In base alla lettera a la società di sicurezza è tenuta a offrire garanzie sufficienti per quanto concerne l’assunzione, la formazione e la sorveglianza del personale di sicurezza messo a disposizione dell’autorità. Deve garantire in particolare che il personale di sicurezza sia (stato) selezionato con la dovuta cura soprattutto in materia di età, reputazione e capacità fisiche e mentali per eseguire i compiti che gli sono affidati. Quando il contratto è eseguito all’estero, l’autorità ha il diritto di esigere dalla società di sicurezza di verificare la reputazione del personale di sicurezza che intende assumere, affinché non siano selezionate persone con precedenti penali o coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani. La società di sicurezza deve inoltre fornire una serie di garanzie per quanto concerne la formazione e la sorveglianza del personale di sicurezza che agisce per conto dell’autorità.

Secondo la lettera b l’autorità deve accertarsi della buona reputazione e della serietà della società di sicurezza. Tali qualità dipendono principalmente dalla professionalità e dalla diligenza con cui agisce la direzione della società. Esistono inoltre determinati indizi che agevolano la valutazione come ad esempio un codice di condotta e la sua applicazione da parte della società di sicurezza e del suo personale. In questo contesto la nozione di codice di condotta va inteso in senso lato: può trattarsi di direttive interne, di un regolamento di un associazione mantello o di altre prescrizioni pertinenti. Il codice di condotta deve concentrarsi su determinati aspetti quali la volontà della società di agire nel rispetto della legge, la natura dei suoi servizi, la sua clientela, i settori che non rientrano nella sua sfera di competenza ecc. La buona reputazione e la serietà della società di sicurezza possono inoltre essere comprovate anche dall’esperienza maturata sul campo, dalle referenze o dall’affiliazione a un’associazione professionale (soprattutto per quanto riguarda le norme da essa richieste e il suo controllo). Eventuali referenze da parte della clientela costituiscono un elemento di valutazione utile per le autorità che intendono fare ricorso ai servizi di una società di sicurezza estera. Potrebbe ad esempio comprovare l’affidabilità della società, se della sua clientela fanno parte Stati europei, altri Paesi democratici o