Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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sperienze già maturate con simili contratti e strumenti di controllo efficienti, che permetteranno quindi di reagire con sufficiente rapidità ad eventuali nuovi sviluppi in questo ambito.
2.9 Titolo nono: Aiuti finanziari e indennità (art. 102)
Art. 102 Aiuti finanziari e indennità
Il capoverso 1 è identico all’articolo 28 capoverso 2 LMSI.
Il contenuto del capoverso 2 rispecchia ampiamente l’articolo 28 capoverso 3 LMSI e costituisce la base legale per gli aiuti finanziari che la Confederazione accorda all’Istituto svizzero di polizia (ISP) di Neuchâtel. L’ISP è una fondazione privata sostenuta dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni che fornisce servizi nel settore della formazione di polizia, dei corsi di perfezionamento e della formazione per quadri. In questo contesto sviluppa per la polizia svizzera una strategia nazionale di formazione e coordina l’omogeneità della dottrina nazionale nell’ambito federalista. Inoltre pubblica il materiale didattico per le formazioni di polizia.
Il capoverso 3 poggia sull’articolo 353 CPP, secondo cui la Confederazione può accordare aiuti finanziari e indennità a Interpol, e ne estende l’applicazione anche a «altre organizzazioni internazionali di polizia» di cui fa parte anche Europol.
In base alla nuova norma di delega introdotta al capoverso 4, il Consiglio federale fissa a livello d’ordinanza le condizioni per il versamento degli aiuti finanziari e delle indennità come già avvenuto nel caso dell’ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie; RS 120.6) e dell’ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72).
2.10 Titolo decimo: Protezione dei dati e protezione giuridica (art. 103– 105)
Art. 103 Obbligo di documentare
L’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) esige da tutte le autorità amministrative una «sistematica gestione degli atti» (art. 22 cpv. 1). Questa disposizione concerne in particolare le attività delle autorità di polizia che devono essere documentate in tutti i settori decisivi. Solo in questo modo è possibile garantirne la verificabilità. Questo principio si applica anche al diritto di polizia dei Cantoni.106
Art. 104 Protezione dei dati
Il presente articolo conferma che il trattamento dei dati personali e quindi in particolare l’assistenza informativa di polizia sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1).
106 Cfr. ad esempio § 12 cpv. 1 della legge di polizia del Cantone di Zurigo del 23 aprile 2007: «Die Polizei dokumentiert ihr Handeln angemessen».