Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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tenze di polizia e prestano giuramento in merito all’adempimento dei relativi obblighi. Con il giuramento s’intende sottolineare che l’attribuzione di diritti speciali a tali collaboratori va di pari passo con l’aumento delle aspettative in materia di comportamento, il quale infatti non deve essere irreprensibile solo durante l’attività professionale, ma anche nella vita privata. Poiché l’opinione pubblica nutre elevate aspettative nei confronti dei collaboratori degli organi di polizia che sono percepiti come rappresentanti del potere pubblico, anche il loro comportamento nell’ambito privato può ripercuotersi direttamente sull’esercizio della loro funzione e la reputazione della polizia. Il giuramento ha lo scopo di tener debitamente conto di questa esigenza in materia di etica professionale e dell’interesse pubblico a un comportamento ineccepibile della polizia. Il giuramento non produce alcun effetto giuridico diverso da quello contenuto nel dovere di fedeltà di cui all’articolo 20 capoverso 1 LPers applicabile a tutto il personale federale.
2.8 Titolo ottavo: Impiego di società di sicurezza (art. 91–101)
In base al rapporto del Consiglio federale del 2 dicembre 2005102 sulle società di sicurezza e le società militari private, i servizi forniti dalle società di sicurezza riguardano in particolare la protezione di edifici e di altre istallazioni in Svizzera, l’accoglienza di ospiti all’entrata di edifici federali e il controllo delle entrate, la protezione del trasporto (p. es. il ricavo dalla vendita di vignette autostradali o il trasporto di documenti da eliminare) e la protezione di persone (p. es. dei magistrati).
Per quanto concerne il ricorso della Confederazione ai servizi di società di sicurezza e di società militari private all’estero, occorre sottolineare che la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere e degli uffici di coordinamento della Direzione dello sviluppo e della cooperazione del DFAE è in primo luogo garantita dalle autorità dei Paesi ospitanti. Soltanto in caso di avvenimenti particolari si ricorre ai servizi di società locali per assicurare la sicurezza di tali rappresentanze e uffici nonché dei collaboratori del DFAE. Queste società di sicurezza locali in linea di massima svolgono soltanto mansioni di sorveglianza, quali la guardia alle porte o le ronde, e sono incaricate di chiamare la polizia in caso d’incidente. Solo in via eccezionale si affidano a tali società compiti di protezione che comportano l’autorizzazione ad agire in situazioni di legittima difesa o di stato di necessità. Il personale delle società di sicurezza cui il DFAE fa ricorso all’estero in genere non è armato.
Quando la Confederazione impiega una società di sicurezza privata lo fa soprattutto per adempiere compiti di polizia di sicurezza ai sensi della presente legge. Il 1° dicembre 2007 il Consiglio federale ha messo in vigore l’ordinanza del 31 ottobre 2007 sull’impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (ordinanza sull’impiego di società di sicurezza, OISS; RS 124). Vi sono stabilite le condizioni minime poste alle società di sicurezza che adempiono compiti di sicurezza su incarico della Confederazione.
Nell’ambito della presente legge è opportuno disciplinare i requisiti minimi a livello di legge formale. Il loro contenuto poggia sulle disposizioni vigenti dell’OISS. Si è inoltre tenuto conto anche del progetto di concordato sulle società di sicurezza elaborato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Il presente avamprogetto è conforme alle proposte della CDCGP. La Confederazione e
102 FF 2006 587, 607–609