Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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pito. In questi casi i privati non sono indipendenti e non hanno alcun potere decisionale, ma agiscono per conto dell’autorità in funzione di semplici fornitori di determinati servizi. Per tale attività non è necessaria alcuna base legale.104
Art. 93 Identificabilità
Quando adempiono i compiti loro delegati dalla Confederazione, le società di sicurezza e il loro personale devono poter essere distinti dalle autorità e dai loro collaboratori. Infatti, le persone eventualmente interessate dalle loro attività devono poterli riconoscere in veste di privati che adempiono i propri compiti. Già l’articolo 12 LCoe sancisce questa esigenza per il personale della società di sicurezza autorizzato ad applicare la coercizione e le misure di polizia. Tale disposizione corrisponde anche agli articoli 18 e 19 del concordato sulle imprese di sicurezza del 18 ottobre 1996 e agli articoli 22 e 23 del progetto di concordato della CDCGF del 14 novembre 2008 sulle imprese di sicurezza nonché all’articolo 12 OISS. La società di sicurezza deve essere in grado di dimostrare quale autorità le ha delegato l’incarico. Questa esigenza può essere soddisfatta tramite una carta di legittimazione rilasciata dalla società di sicurezza o dall’autorità federale. Per agevolare l’identificabilità del personale di sicurezza occorre inoltre che l’abbigliamento, nonché l’equipaggiamento e i veicoli utilizzati siano chiaramente diversi da quelli dei collaboratori delle autorità federali. Il personale di sicurezza è tuttavia libero di eseguire il compito affidatogli «in civile» se le circostanze del caso lo richiedono.
L’obbligo d’identificazione è strettamente legato al diritto delle persone interessate di denunciare eventuali abusi alle autorità competenti. I collaboratori delle società di sicurezza possono pertanto essere provvisti di un numero d’identificazione oppure obbligati a non coprire il viso. Per motivi di sicurezza non è tuttavia obbligatorio indicare il nome e il cognome del personale di sicurezza incaricato di fornire determinati servizi.
Art. 94 Scambio d’informazioni
Il capoverso 1 costituisce la base legale che permette all’autorità federale mandataria di comunicare alla società di sicurezza le informazioni indispensabili per eseguire il compito affidatole, senza che l’autorità rischi di essere accusata di comunicazione illecita di dati o addirittura di violazione del segreto d’ufficio. Se il personale di sicurezza svolge ad esempio controlli all’entrata, deve essere consentito fornirgli le fotografie o i dati personali delle persone colpite da un divieto d’accesso. Trattandosi dell’esempio più importante, tale comunicazione di dati relativi a persone è indicata nella legge a titolo esplicativo.
Il capoverso 2 sancisce espressamente che i dati possono essere comunicati esclusivamente nell’ambito dell’adempimento del compito delegato. Quando lo scopo in questione è stato raggiunto, la relativa informazione deve essere cancellata. Nell’esempio menzionato, la fotografia non può quindi essere utilizzata per altri scopi.
104 Guida legislativa dell’Ufficio federale di giustizia, n. 842 e 843; cfr. anche Bibliothek zur Zeitschrift für schweizerisches Recht/Beiheft 46: Auslagerung von Sicherheitspolizeilichen Aufgaben, pag. 82; Andreas Lienhard, «Auslagerung von sicherheitspolitischen Aufgaben auf private Sicherheitsunternehmen in der Schweiz?», in LeGes 2008/3, pagg. 428, 429 e 433 nonché Andreas Donatsch/Felix Blocher, Zürich, «Outsourcing im Strafverfahren» in Rivista penale svizzera RPS, vol. 126, 2008, pag. 347 segg.