Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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cpv. 1 Cost.), il pubblico interesse e la proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), la buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e la preminenza del diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost.). La necessità di una base legale, il pubblico interesse e il rispetto della proporzionalità sono le condizioni che in virtù dell’articolo 36 Cost. possono limitare i diritti fondamentali.

Il capoverso 1 stabilisce espressamente il principio secondo cui l’impiego della coercizione e di misure di polizia richiede una base legale sufficiente. Occorre pertanto una disposizione corrispondente all’interno di una legge formale. Tale principio è già sancito agli articoli 3 e 8 capoverso 1 lettera a OISS.

Se si tratta tuttavia di adempiere un compito di polizia di sicurezza ai sensi dalla LCPol, il capoverso 2 fornisce la base legale necessaria che permette al personale di sicurezza incaricato di ricorrere alla coercizione e a misure di polizia. Tale competenza è limitata all’esercizio del diritto di polizia. Durante i controlli all’entrata il personale di sicurezza è quindi autorizzato ad agire in modo autonomo, ovvero a fermare per breve tempo eventuali disturbatori, ad allontanarli o a tenerli a distanza dall’edificio, a perquisire loro e le loro borse. Questa competenza evita al personale di sicurezza una dipendenza dal sostegno dei collaboratori di fedpol per l’esecuzione di queste azioni. Tale autorizzazione è collegata alle relative esigenze disciplinate nella LCoe, secondo cui le misure di polizia possono ad esempio essere eseguite soltanto dal personale di sicurezza istruito in modo specifico a tal fine (art. 8 LCoe).

Art. 98 Contenuto del contratto

In base al capoverso 1 l’autorità federale mandataria deve stabilire nel contratto se e in che misura l’esecuzione del compito di sicurezza richieda il ricorso alla coercizione e a misure di polizia in virtù delle diverse leggi in materia. L’autorità definisce quindi i particolari delle misure di polizia che il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare. Essa deve pertanto attenersi al quadro previsto dalla legge federale pertinente per l’impiego concreto nonché ai principi dell’articolo 9 LCoe.

Le nozioni di «coercizione di polizia» e «misure di polizia» corrispondono alla definizione fornita dalla LCoe. Per coercizione di polizia s’intende quindi l’uso della forza fisica, di mezzi ausiliari (quali manette e altri mezzi d’immobilizzazione, nonché cani di servizio) e di armi (quali manganelli e bastoni di difesa, sostanze irritanti e armi da fuoco). Tra le misure di polizia si annoverano il fermo per breve tempo di persone, l’allontanamento di persone e il tenerle a distanza, la perquisizione di persone e dei loro effetti personali, la perquisizione di locali e veicoli nonché il sequestro di oggetti.

Secondo il tipo di incarico il personale di sicurezza deve essere dotato di armi o di mezzi ausiliari. In virtù del capoverso 2 l’autorità deve pertanto esplicitare nel contratto le armi e i mezzi ausiliari che il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare. Le armi (manganelli e bastoni di difesa, sostanze irritanti, armi da fuoco) e i mezzi ausiliari (manette e altri mezzi d’immobilizzazione nonché cani di servizio) consentiti sono disciplinati agli articoli 14 e 15 LCoe. Come disciplinato dall’articolo 16 LCoe il Consiglio federale ha emanato un elenco dei mezzi ausiliari e delle armi ammessi per i singoli compiti.

Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza gli ulteriori particolari del contenuto del contratto. Il Consiglio federale ha già stabilito nell’articolo 14 OISS disposizioni contrattuali vincolanti affinché l’autorità abbia la