Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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Art. 96 Deroghe
Il presente articolo autorizza il Consiglio federale a emanare deroghe alle condizioni di cui all’articolo 95. Tali deroghe esistono già in virtù dell’OISS. Il Consiglio federale è tenuto a precisarle a livello di ordinanza.
Infatti, l’articolo 7 OISS conferisce all’autorità federale un certo potere discrezionale che le consente di tener conto della natura del compito da eseguire e delle circostanze del singolo caso. In linea di massima questa disposizione permette all’autorità di incaricare all’estero delle società di sicurezza che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 95. Non è tuttavia da escludere che in casi eccezionali nessuna delle società sia in grado di adempiere le esigenze, ad esempio quando una società locale monopolizza il mercato della sicurezza. Il Consiglio federale mantiene quindi anche in futuro il disciplinamento derogatorio ai sensi dell’articolo 7 OISS, che consente all’autorità di ricorrere ai servizi di una società di sicurezza privata che non soddisfa completamente le condizioni di cui all’articolo 95, qualora sul luogo di esecuzione del contratto non sia disponibile una società di sicurezza privata che adempie tali condizioni e la protezione di edifici o persone all’estero non possa essere garantita altrimenti. L’autorità si adopera affinché la società di sicurezza soddisfi le condizioni di cui all’articolo 91 fornendo quanto prima una formazione appropriata al proprio personale di sicurezza.
L’articolo 5 capoverso 3 OISS sancisce inoltre un’eccezione quando un compito di protezione va eseguito in uno Stato in cui le istituzioni locali o le compagnie internazionali non offrono una rispettiva copertura assicurativa a causa della situazione politica (regione di conflitto o a rischio, zona di guerra). Qualora la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile dovesse comportare spese sproporzionate, la condizione di cui all’articolo 95 capoverso 1 lettera e non è applicata.
L’OISS sancisce inoltre che il personale di sicurezza all’estero è di principio disarmato e non è autorizzato a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia (art. 10 cpv. 1 e art. 8 cpv. 2 OISS).
L’articolo 5 capoverso 4 OISS prevede un’eccezione a favore delle persone assunte contrattualmente per la sorveglianza e la guardia delle opere militari ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari (RS 510.518.1). Di regola non si tratta di società di sicurezza, ma di persone fisiche che vivono nelle vicinanze dell’opera da proteggere. Questa eccezione non esonera tuttavia l’autorità dall’obbligo di verificare l’affidabilità della persona incaricata.
2.8.3 Capitolo 3: Competenze
Art. 97 Impiego della coercizione e di misure di polizia
L’impiego della coercizione e delle misure di polizia si basa sui principi dello Stato di diritto di cui all’articolo 5 Cost. Secondo la dottrina dominante non soltanto gli enti di diritto pubblico, ma anche i privati che eseguono compiti statali a titolo sostitutivo sono vincolati da tali principi,105 ovvero: la necessità di una base legale (art. 5
105 Jean-François Aubert e Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo 2003, ad art. 5 Cost. pag. 41 cap. 4.