Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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i Cantoni definiscono quindi autonomamente le norme per il proprio ambito di competenza che devono rispettare quando ricorrono a società di sicurezza private per adempiere i loro compiti legali. I Cantoni prevedono un sistema di autorizzazione, mentre la Confederazione stabilisce condizioni contrattuali vincolanti per l’impiego di tali società. Entrambi i sistemi sono tuttavia analoghi in quanto sanciscono perlomeno condizioni compatibili che le società di sicurezza private devono soddisfare per essere impiegate a favore dei poteri pubblici.

2.8.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 91 Oggetto e campo d’applicazione

Analogamente all’ordinanza sull’impiego di società di sicurezza (OISS; RS 124), le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano le condizioni minime applicabili all’impiego di società di sicurezza da parte della Confederazione. Lo scopo principale è di definire i criteri di selezione per le società di sicurezza e il loro personale e di determinare le clausole contrattuali obbligatorie. Infine sono disciplinate le modalità principali dell’impiego delle società di sicurezza e del loro controllo. Se necessario, l’autorità federale può inoltre stabilire criteri supplementari finalizzati a garantire che la società adempi in modo regolare i compiti di sicurezza che le sono delegati.

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le autorità federali che delegano l’esecuzione di compiti di protezione a una società di sicurezza in Svizzera o all’estero. La nozione di «autorità federale» utilizzata nel presente titolo, come del resto in tutta la LCPol, corrisponde a quella della LCoe. Le FFS e la Posta non sono pertanto considerate «autorità federali» poiché sono organizzazioni di diritto pubblico che non fanno parte dell’Amministrazione federale (art. 2 cpv. 4 LOGA).

Art. 92 Principio

Il presente articolo si riallaccia al principio secondo cui ogni delega di compiti di diritto pubblico al settore privato deve poggiare su una base legale sufficiente. Se l’esecuzione dei compiti implica l’impiego della coercizione di polizia occorre una base legale formale.103 L’articolo 92 autorizza le autorità federali a delegare l’esecuzione di un compito di protezione al settore privato a condizione che tale compito sia disciplinato nella presente legge (lett. a). La presente disposizione costituisce pertanto la base legale formale necessaria affinché fedpol possa impiegare società di sicurezza e pertanto delegare al settore privato la protezione delle autorità e degli edifici attualmente disciplinata dall’articolo 22 capoverso 2 LMSI. Se un compito di polizia di sicurezza sancito dalla LCPol non fosse affidato a fedpol bensì a un’altra autorità federale ai sensi dell’articolo 3, conformemente al presente articolo, anch’essa sarebbe autorizzata a ricorrere ai servizi di una società di sicurezza.

La lettera b stabilisce il principio summenzionato secondo cui anche l’impiego di società di sicurezza per adempiere compiti sanciti da altre leggi federali richiede un’esplicita base legale formale. Questo principio è già fissato all’articolo 3 OISS. Occorre tuttavia osservare che il ricorso a privati in qualità di ausiliari dell’autorità incaricata di eseguire un compito di protezione, non equivale alla delega di un com-

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