Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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un contatto o concludere un affare la polizia ritiene, in base alla propria esperienza, di dover instaurare un particolare rapporto di fiducia, essa dovrà chiedere per tempo l’autorizzazione del giudice.

Il capoverso 2 garantisce che gli agenti di polizia che fingono di essere privati cittadini non incitino le persone contattate a compiere reati. Quando questo tipo d’intervento prende di mira qualcuno che ha già compiuto e sta per compiere i reati oggetto dell’indagine, il rischio d’incitamento è comunque ridotto.

Proposta alternativa Jositsch: l’iniziativa parlamentare Jositsch (08.458)108, approvata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale il 5 maggio 2009, persegue lo stesso scopo delle disposizioni proposte in questa sede. Questo lascia supporre che il legislatore intenda colmare la lacuna sorta in seguito alla summenzionata decisione del Tribunale federale sulle chat, mediante un intervento a livello legislativo, senza attendere un eventuale sviluppo della giurisprudenza pertinente.

Mentre Jositsch considera che sia l’inganno l’elemento centrale per definire i limiti, il Consiglio federale preferisce basarsi sui criteri di cui all’articolo 1 LFIM che hanno dato buoni risultati.

Indagini su organizzazioni: se i collaboratori degli Uffici centrali eseguono indagini sotto copertura nel contesto di inchieste su organizzazioni, gli interventi sono retti dall’articolo 12 capoversi 3 e 4 dell’avamprogetto, che corrisponde all’attuale articolo 11 capoverso 6 LSIP. Nei casi in cui è invece necessaria e prevista la creazione di un rapporto di fiducia, è sempre possibile formulare almeno un vago sospetto (p. es. di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP) contro ignoti. Perciò la nuova disposizione di cui all’articolo 286a è applicabile. Ne consegue che nell’ambito delle indagini su organizzazioni non occorrono ulteriori disposizioni nella legislazione sulla polizia, perlomeno non a livello federale. Per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria delle autorità cantonali di polizia, è determinante la legislazione cantonale.

Art. 288 Identità fittizia e garanzia dell’anonimato

L’introduzione dell’identità fittizia preparatoria di cui all’articolo 22 dell’avamprogetto, consente anche alle persone di contatto degli agenti infiltrati di ottenere un’identità fittizia. Il tenore del vigente articolo 288 CPP, che contempla esclusivamente gli agenti infiltrati, è stato modificato per includere anche le persone di contatto (cfr. le spiegazioni sull’art. 22 che disciplina l’identità fittizia preparatoria).

2.13.2.2 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Come spiegato dettagliatamente al numero 1.2, il presente avamprogetto riprende dalla LMSI i compiti di polizia di sicurezza (protezione delle persone e degli edifici) e quelli preventivi (messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza nonché le misure atte a prevenire la violenza

108 08.458 Iniziativa parlamentare del 29.9.2008: Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata.