Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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impedire loro di individuare troppo presto la loro appartenenza alle forze dell’ordine e gli incarichi che ne derivano.
Si tratta di interventi spesso mirati che possono essere utili in situazioni molto diverse, ad esempio per assumere il ruolo di vittima in casi di truffa, ricatto o corruzione prima di una presunta consegna del denaro all’autore del reato o per spacciarsi per un cliente negli ambienti a luci rosse. Questo genere di interventi è indispensabile soprattutto nella fase di preparazione all’arresto di persone pericolose. Infatti, non si può pretendere che le vittime, gli informatori o le persone di fiducia che frequentano tali ambienti si espongano al rischio di essere scoperti o di dover temere per la loro incolumità. Tali misure, che nell’attività pratica della polizia fanno parte di ciò che si definisce come «indagine sotto copertura», si distinguono da un’inchiesta mascherata soprattutto perché gli agenti di polizia impegnati nel primo tipo d’intervento non infiltrano un ambiente criminale creando con i suoi membri un particolare rapporto di fiducia come invece fanno i loro colleghi agenti mascherati. Gli agenti di polizia si limitano essenzialmente a instaurare singoli contatti con le persone oggetto delle indagini e se l’indagine si conclude con successo e con l’arresto dell’interessato, l’agente che ha agito sotto copertura rivela quasi sempre la sua identità. Pertanto non è necessario attribuirgli un’identità fittizia e nemmeno fornirgli i documenti pertinenti.
Nel diritto di procedura penale vigente si è rinunciato a disciplinare tali forme ordinarie d’intervento, poiché gli agenti di polizia non sono tenuti per legge a rivelare sempre la loro identità professionale, a meno che non si rivolgano ai cittadini per eseguire compiti ufficiali. Con la decisione 134 IV 266 e seguenti, il Tribunale federale ha leggermente modificato il contesto legale sentenziando che l’osservazione nelle chat, nei forum e in ambiti analoghi sottostà alle disposizioni concernenti l’inchiesta mascherata ai sensi dell’articolo 286 CPP non appena la polizia comunica con potenziali autori di reati utilizzando pseudonimi. Il Parlamento ha più volte criticato tale giurisprudenza107. Dato che nel caso degli interventi summenzionati della polizia nel mondo virtuale si tratta di controlli mirati durante i quali gli agenti non creano un particolare rapporto di fiducia e non infiltrano nemmeno ambienti criminali, il Consiglio federale propone al legislatore di completare l’articolo 286 CPP aggiungendo l’articolo 286a che subordina gli interventi della polizia nel mondo virtuale sopra descritti alle disposizioni concernenti le indagini sotto copertura che la polizia può eseguire di propria iniziativa. Soprattutto nell’ottica della protezione dei minorenni dalla violenza sessuale, la polizia dovrebbe inoltre essere autorizzata ad acconsentire a degli incontri proposti da coloro che manifestano l’intenzione di commettere reati.
L’articolo 286a CPP contempla anche le misure di sorveglianza su Internet con scopi repressivi. In questi casi si tratta di sorvegliare aste e inserzioni online utilizzando pseudonimi per scoprire contenuti illegali (p. es. incitamenti alla violenza, discriminazione razziale, pedopornografia, vendita di refurtiva, offerte fraudolente ecc.) e instaurare contatti con gli offerenti.
Se le attività della polizia raggiungono un’intensità tale da non poter più essere considerate un semplice inganno sull’identità, sottostanno alla riserva di approvazione di un’inchiesta mascherata ai sensi dell’articolo 286 CPP. Se per riuscire a stabilire
107 08.3841 Mozione Schmid-Federer del 17.12.2008: Inchieste mascherate prima dell'apertura di procedimenti penali, approvata dal Consiglio nazionale il 3 giugno 2009 e trasmessa alla seconda Camera.