Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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to. Ne consegue che l’articolo 355b rimane senza oggetto e può quindi essere abrogato.
Art. 355c
Il contenuto dell’articolo 355c è stato trasferito senza modifiche nell’articolo 56 LCPol e quindi si può abrogare la disposizione corrispondente del Codice penale.
Art. 355e
Tale disposizione viene trasferita invariata nell’articolo 57 LCPol e quindi si può stralciare dal Codice penale.
2.13.2.6 Legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA
Art. 1
Dalle spiegazioni inerenti all’articolo 84 LCPol, si evince perché s’intendono trasferire dalla legge sui profili del DNA alla LCPol le disposizioni sul sistema d’informazione sui profili del DNA. Specularmente si tratta ora di illustrare la modifica pertinente della legge sui profili del DNA.
Trasferendo nella LCPol la sezione 4 della legge sui profili del DNA (gli art. 10-12 sul sistema d’informazione sui profili del DNA) l’oggetto della legge di cui all’articolo 1 capoverso 1 (nella versione del 20 marzo 2009) dev’essere adeguato di conseguenza stralciando la lettera b (relativa al trattamento dei dati nel sistema d’informazione sui profili del DNA).
Nella legge sui profili del DNA occorre invece rinviare alla LCPol per quanto riguarda il disciplinamento del sistema d’informazione (cpv. 3). Il sistema d’informazione è gestito dalla Confederazione e tale circostanza è menzionata precisando che la Confederazione gestisce in esclusiva il sistema (si tratta di una limitazione che nel diritto vigente è sancita dall’articolo 10 capoverso 2 della legge sui profili del DNA).
Art. 10-12
Si vedano le spiegazioni di cui sopra inerenti all’articolo 1.
Art. 13 cpv. 1
S’intende utilizzare la revisione parziale della legge sui profili del DNA, finalizzata al trasferimento della sezione 4 nella LCPol, anche per aggiornare l’articolo 13 capoverso 1. Sono passati circa sei anni dall’entrata in vigore della legge sui profili del DNA. Da allora la Svizzera ha ottenuto l’accesso, in virtù di norme contenute in trattati internazionali, a nuovi canali per l’assistenza informativa di polizia soprattutto nell’ambito di Europol e Schengen. Pertanto occorre sostituire il vigente articolo 13 capoverso 1 della legge sui profili del DNA, che limita espressamente la cooperazione a Interpol, con un testo più generico per quanto riguarda il canale d’informazione da utilizzare.