Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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coloro cui è affidato l’esercizio di tale potere, al fine di consentire loro di svolgere la loro pubblica funzione. Perseguire penalmente gli attacchi contro queste persone regolarmente esposte a rischi o contro la carica che esercitano, non è soltanto nel loro interesse personale. Quindi non dovrebbe essere soltanto la persona interessata a poter decidere se minacce o coazione ostacolano effettivamente l’esercizio della pubblica funzione, ossia se si tratta di un comportamento scorretto con rilevanza penale. Il nuovo numero 1bissi basa innanzitutto sul vigente articolo 285 CP e secondariamente sull’articolo 9 dell’ordinanza sul personale federale (OPers). Quest’ultimo sancisce che i Dipartimenti prendono misure adeguate per impedire ingerenze inammissibili nella personalità dei singoli impiegati da qualsiasi persona esse provengano. È pertanto giustificato perseguire tali infrazioni non soltanto in seguito a una denuncia penale, ma d’ufficio (come reati perseguibili d’ufficio). La nuova disposizione non contempla invece le persone protette in virtù del diritto internazionale pubblico, poiché, secondo la dottrina prevalente, l’articolo 285 CP è finalizzato a garantire primariamente il funzionamento senza problemi degli organi statali (nazionali).

Art. 317 bis cpv. 2

Secondo l’articolo 22 dell’avamprogetto, per preparare un’inchiesta mascherata la polizia ha la possibilità di costituire identità fittizie e di certificarle mediante documenti pertinenti. L’approvazione del giudice finora obbligatoria viene sostituita con un’«autorizzazione» che legalizza la falsità in documenti eseguita per lo scopo summenzionato. Dato che l’approvazione del giudice è necessaria per ordinare un’inchiesta mascherata, ma non per adottare misure preparatorie in tal senso e visto che disposizioni cantonali equivalenti inerenti alla preparazione di identità fittizie possono prevedere istanze diverse per l’approvazione, si propone di sostituire nel capoverso 2 «approvazione del giudice» con «autorizzazione».

Titolo prima dell’art. 349: Titolo quarto: Assistenza giudiziaria

Come spiegato qui di seguito, per apportare alla sistematica del CP le correzioni in funzione della LCPol, il quarto titolo del terzo libro del CP non contiene più le disposizioni sull’assistenza amministrativa, ma soltanto quelle relative all’assistenza giudiziaria. Il titolo viene quindi adeguato di conseguenza.

Disposizioni da abrogare:

Art. 351

Le norme contenute nell’articolo 351 CP sono ora contemplate integralmente da disposizioni corrispondenti della LCPol.

- L’affidamento a fedpol del compito di scambiare informazioni in materia di po-

lizia è disciplinato in modo circostanziato negli articoli 18 e seguente, 39 capoverso 1, 45 e 46 LCPol. Pertanto non è più necessaria l’attribuzione di un compito specifico riguardante Interpol nella forma sancita nell’articolo 351 capoverso 1 CP. Il capoverso 2 statuisce che è consentito trasmettere informazioni di polizia criminale per prevenire reati soltanto se «sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto». Questi due aspetti della disposizione sono entrambi disciplinati