Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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si al particolare stato di dipendenza delle vittime, dovuta al fatto di essere straniere e di non conoscere il loro Stato di soggiorno, come pure all’intimidazione cui sono sottoposte da parte dei loro aguzzini3.
1.1.2 Sforzi nella lotta contro la tratta di esseri umani
1.1.2.1 Sforzi a livello internazionale
La tratta di esseri umani, in particolare la tratta di ragazze e di donne, rientra tra i primi temi sui diritti umani, di cui si è occupata la comunità internazionale. Dal 1904 sono state concluse numerose convenzioni internazionali su questo argomento e il concetto di tratta di esseri umani è gradualmente stato ampliato4. Il trattato più recente è il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (Protocollo addizionale dell’ONU)5. Questo protocollo estende la definizione di tratta di esseri umani dal mero scopo di sfruttamento sessuale allo sfruttamento di manodopera e all’espianto di organi. Allo stesso ambito tematico mirato appartiene il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia del 25 maggio 2000 (Protocollo facoltativo dell’ONU)6.
Si occupano ulteriormente dello sfruttamento di manodopera alcune Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): la Convenzione numero 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato o obbligatorio, la Convenzione numero 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato e la Convenzione numero 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione.7 Anche l’Unione europea ha emanato numerose decisioni e direttive per combattere la tratta di esseri umani8. Il 25 marzo 2009 la Commissione delle Comunità europee ha presentato una proposta di decisione quadro concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime.
3«Tratta degli esseri umani in Svizzera», rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale
Tratta degli esseri umani commissionato dal DFGP, Ufficio federale di giustizia, Berna 2001.
4Accordo internazionale del 18 maggio 1904 inteso a garantire una protezione efficace
contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (RS 0.311.31), Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 per la repressione della tratta delle bianche (RS 0.311.32), Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli (RS 0.311.33), Convenzione dell’11 ottobre 1933 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni (RS 0.311.34), Convenzione delle Nazioni Unite (GA Res 317 [IV]) per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949. Salvo l’ultima Convenzione, la Svizzera ha ratificato tutti questi trattati internazionali.
5 RS 0.311.542
6 RS 0.107.2
7 RS 0.822.713.9, RS 0.822.720.5 e RS 0.822.728.2
8 Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani; Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.