Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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A livello politico la tratta di esseri umani negli ultimi anni è stata inserita nell’agenda di numerose organizzazioni internazionali. Oltre alle diverse risoluzioni e decisioni del Consiglio d’Europa, di cui al numero 1.3, è fondamentale il piano d’azione dell’OSCE per la lotta al traffico di esseri umani del 2 dicembre 20039. In questo contesto sono stati designati dall’OSCE gli incaricati speciali e la coordinatrice per la lotta contro la tratta di esseri umani ed è stato creato all’interno del segretariato dell’OSCE un’unità speciale per la lotta alla tratta di esseri umani.
1.1.2.2 Sforzi a livello nazionale
La Svizzera condanna la tratta di esseri umani come grave violazione dei diritti umani. La ratifica nel frattempo avvenuta del Protocollo addizionale dell’ONU e del Protocollo facoltativo dell’ONU figurava tra gli obiettivi del Consiglio federale per il periodo di legislatura 2003–200710. Il Parlamento ha approvato entrambi i progetti all’unanimità. Nell’ambito della ratifica del Protocollo facoltativo dell’ONU è stata rivista la fattispecie di tratta di esseri umani, ovvero l’articolo 182 del Codice penale svizzero del 21 settembre 1937 (CP; RS 311.0) che è stato adeguato alla definizione valida a livello internazionale11. La nuova disposizione penale è in vigore dal 1° dicembre 2006. La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, stabilisce le basi giuridiche che offrono la possibilità di disciplinare sia il soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani durante il periodo di riflessione e durante le indagini e il procedimento sia l’aiuto al ritorno (art. 30 cpv. 1 lett. e, art. 60 cpv. 2 lett. b LStr). In casi personali particolarmente gravi può inoltre essere autorizzato in via eccezionale un soggiorno anche se la vittima non è disposta a collaborare con le autorità penali (art. 36 cpv. 6 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
Sulla base del rapporto interdipartimentale «Tratta di esseri umani in Svizzera» del settembre 200112 e del relativo parere del Consiglio federale del 29 maggio 200213, nel gennaio 2003 è stato istituito sotto la direzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT). Esso riunisce tutte le autorità federali e cantonali attive nel settore della lotta e della prevenzione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti e coordina i provvedimenti nell’ambito della prevenzione, del perseguimento penale e della protezione delle vittime. SCOTT dispone di un centro di coordinamento presso l’Ufficio federale di polizia. In seno alla Polizia giudiziaria federale è stato istituito nel 2004 il Commissariato «Tratta di esseri
9OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, Ministerial Council Deci-
sion n. 2/03 del 2 dicembre 2003.
10 Strategia del Consiglio federale, Rapporto sul piano di legislatura 2003–2007.
11 Cfr. il decreto federale del 24 marzo 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (RU 2006 5437 5440), cfr. anche n. 1.2.2.4.1.
12 Rapporto interdipartimentale «Tratta di esseri umani in Svizzera», Ufficio federale di giustizia, Berna 2001.
13 Comunicato stampa del DFGP: Ampia lotta contro la tratta di esseri umani. Il Consiglio federale sottopone ad esame le raccomandazioni di un gruppo di lavoro, Berna, 29 maggio 2002.