Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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civile. Lo scopo sarebbe di instaurare delle partnership strategiche per raggiungere gli obiettivi della Convenzione.

In Svizzera esiste già una stretta cooperazione sia a livello strategico che operativo, tra autorità e ONG attive nel settore della tratta di esseri umani e in particolare della protezione delle vittime. Ciò trova tra l’altro riscontro nel fatto che due ONG come il Centro d’informazione per le donne provenienti dall’Africa, dall’Asia, dall’America Latina e dall’Europa dell’Est (Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa, FIZ) di Zurigo e la Fondazione Terre des Hommes di Losanna, sono membri permanenti di SCOTT. Altre ONG vengono di volta in volta interpellate nell’ambito di specifici gruppi di specialisti o di progetti. Il FIZ e le altre ONG sono parimenti rappresentati alle tavole rotonde contro la tratta di esseri umani. In diversi Cantoni esistono convenzioni con le ONG sulle prestazioni per la consulenza e l’assistenza alle vittime della tratta di esseri umani.

Grazie a questa politica e a tali misure la Svizzera adempie le premesse giuridiche dell’articolo 35 della Convenzione.

1.2.8 Capitolo VII: Meccanismo di monitoraggio (art. 36–38)

L’introduzione di un meccanismo efficace per garantire l’applicazione della Convenzione negli Stati membri ha costituito sin dall’inizio un elemento centrale dei lavori pertinenti del Consiglio d’Europa. Il meccanismo di monitoraggio previsto si basa su due pilastri istituzionali:

a) il Gruppo di esperti indipendenti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA)

composto di 10–15 membri eletti dal Comitato delle Parti con un mandato di 4 anni. La composizione del gruppo tiene conto di una partecipazione equilibrata di donne e uomini, di una ripartizione geograficamente equilibrata e di un’esperienza multidisciplinare. I membri di GRETA appartengono al gruppo a titolo individuale e agiscono in modo indipendente e apartitico (art. 36);

b) il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie della

Convenzione ed è convocato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, entro un anno dall’entrata in vigore della Convenzione. Il Comitato elegge i membri di GRETA e assicura la partecipazione delle Parti contraenti ai processi decisionali e al controllo della Convenzione (art. 37).

L’articolo 38 disciplina la procedura di valutazione vera e propria e l’interazione tra GRETA e il Comitato delle Parti. GRETA determina la cadenza, la durata, i punti principali e i mezzi di valutazione dei Paesi; questa valutazione si basa in particolare su questionari indirizzati alle Parti e su visite nei Paesi. GRETA può chiedere informazioni anche alla società civile (cmi 1–4). Su tale base GRETA redige una bozza di rapporto di valutazione contenente proposte e suggerimenti che la Parte valutata può commentare. GRETA è tenuta a prendere in considerazione detti commenti. Il rapporto finale e le conclusioni di GRETA sono trasmesse alla Parte e al Comitato delle Parti. Essi sono eventualmente resi pubblici assieme alla presa di posizione della Parte interessata (cmi 5 e 6). In base al comma 7 il Comitato delle Parti può, sulla scorta del rapporto di GRETA, indirizzare delle raccomandazioni alla Parte e,