Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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se necessario, stabilire una data entro cui dovrà ricevere informazioni sulla loro realizzazione.
Grazie al meccanismo di controllo descritto le Parti sono sottoposte a una procedura di valutazione regolare e indipendente. Si tratta di un aspetto eccezionale nell’ambito dei trattati internazionali contro la tratta di esseri umani che rappresenta pertanto un plusvalore rispetto al Protocollo addizionale dell’ONU e al Protocollo facoltativo dell’ONU. GRETA e il Comitato delle Parti non sono tuttavia istanze giuridiche e il meccanismo di monitoraggio non ha alcun effetto giudiziario. I rapporti pubblici di GRETA e le eventuali raccomandazioni del Comitato delle Parti, invece, producono sulle Parti una pressione politica finalizzata a far rispettare gli obblighi della Convenzione nella loro legislazione e a tenerne conto nell’esecuzione. La prima seduta del nuovo organo ha avuto luogo a Strasburgo a fine febbraio 2009.
Un simile strumento è ideale per promuovere la trasposizione concreta della Convenzione negli Stati membri. Per la Svizzera è fondamentale che le disposizioni della Convenzione non rimangano solo sulla carta. La Svizzera potrà trarre direttamente beneficio, quale Paese di destinazione della tratta di esseri umani, della migliore prevenzione attuata dagli Stati di origine e di transito (art. 5), dell’armonizzazione internazionale delle diposizioni penali (art. 27–31) nonché del potenziamento della cooperazione tra gli Stati in materia di perseguimento penale e di protezione delle vittime (art. 32–34), incluso il rimpatrio e la reintegrazione sociale delle vittime (art. 16).
In caso di ratifica della Convenzione anche la Svizzera sarà sottoposta periodicamente alla procedura di valutazione. Ciò comporterebbe alcuni obblighi: fornire informazioni per iscritto, nominare una persona di contatto e gli specialisti in occasione delle visite in Svizzera del Comitato indipendente degli esperti e, in caso di necessità, prendere posizione in merito alla bozza del rapporto di GRETA. Nell’Amministrazione federale questa procedura di valutazione sarà eventualmente coordinata dall’ufficio centrale di SCOTT.
1.2.9 Capitolo VIII: Relazione con altri strumenti internazionali (art. 39 e 40)
1.2.9.1 Relazione con il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori (art. 39)
L’articolo 39 disciplina la relazione della Convenzione con il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, che è stato approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000. In Svizzera questo Protocollo addizionale è entrato in vigore il 26 novembre 200675. Inoltre il diritto svizzero attualmente adempie già diversi requisiti posti dal Protocollo addizionale a complemento facoltativo della legislazione nazionale.
75 RS 0.311.542, pubblicato nella RU 2006 5917.