Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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1.2.9.2 Relazione con altri strumenti internazionali (art. 40)

L’articolo 40 stabilisce la relazione della Convenzione con altre normative internazionali soprattutto nell’ambito della tratta di esseri umani (cma 1), dei diritti dell’uomo e dello statuto di rifugiati (cma 4). Il comma 3 contiene la cosiddetta clausola di disgiunzione («disconnection clause») secondo cui gli Stati membri dell’UE applicano nelle loro mutue relazioni le disposizioni della CEE e dell’UE nella misura in cui esistano disposizioni della Comunità europea e dell’Unione europea che disciplinino il relativo specifico oggetto e siano applicabili al caso di specie, e ciò senza pregiudicare né l’oggetto e la finalità della Convenzione né la sua applicazione integrale nei confronti delle altre Parti. Poiché la Svizzera non ha concluso alcun accordo bilaterale con la CEE o con l’UE che la obblighi in tal senso, nel suo caso la clausola summenzionata non produce alcun effetto giuridico.

1.2.10 Capitolo IX: Emendamenti alla Convenzione (art. 41)

Secondo l’articolo 41 della Convenzione tutte le Parti sono autorizzate a proporre emendamenti alla Convenzione. Essi saranno comunicati al Segretario generale del Consiglio d’Europa che li trasmette agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle Parti, alla Comunità europea, a ogni Stato invitato a firmare la Convenzione e ad aderirvi, nonché a GRETA76. Quest’ultimo sottoporrà al Comitato dei Ministri il proprio parere sull’emendamento proposto. Dopo aver valutato la proposta e il parere formulato da GRETA, il Comitato dei Ministri può decidere di adottare l’emendamento. Il testo dell’emendamento sarà inoltrato e sottoposto alle Parti per approvazione ed entrerà in vigore solo quando tutte le Parti avranno notificato al Segretario generale la propria approvazione.

Questa procedura complessa assicura che la Convenzione sia stilata con la collaborazione di tutte le Parti e impedisce che essa perda d’importanza a causa di emendamenti inapplicabili.

1.2.11 Capitolo X: Clausole finali (art. 42–47)

Le clausole finali contemplano le consuete modalità concernenti la firma e l’entrata in vigore (art. 42), l’adesione (art. 43), l’ambito territoriale di applicazione (art. 44), le riserve (art. 45), la denuncia (art. 46) e la notifica (art. 47). La Convenzione non è aperta soltanto agli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ma anche a Stati terzi. Questi ultimi possono aderire alla Convenzione su invito del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. La Convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui dieci Stati avranno depositato lo strumento di ratifica. Almeno otto di questi dieci Stati devono essere membri del Consiglio d’Europa. Per principio non sono ammesse riserve, ad eccezione delle riserve di ordine territoriale relative alla competenza giurisdizionale

76 Cfr. n. 1.2.8 (art. 36 della Convenzione).