Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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di cui all’articolo 31 comma 2. La Convenzione può essere denunciata con un preavviso di tre mesi. La Convenzione è entrata in vigore il 1° febbraio 2008 ed entro la fine di ottobre 2009 è stata ratificata da 26 e firmata da ulteriori 16 Stati.

1.3 Riassunto

Il Consiglio d’Europa ha approvato una Convenzione contro la tratta di esseri umani finalizzata a combattere e impedire la tratta di esseri umani a livello nazionale e internazionale. La Convenzione si basa sulle norme vigenti in materia di diritti umani ed è incentrata sulla protezione delle vittime. Persegue quindi degli obiettivi conformi alla posizione dichiarata dalla Svizzera e definisce degli standard nei settori del diritto penale, del diritto degli stranieri e della protezione delle vittime e dei testimoni, rafforzando così la cooperazione interstatale nella lotta contro la tratta di esseri umani.

Il diritto svizzero vigente adempie i requisiti della Convenzione, ad eccezione della possibilità di eseguire specifiche misure di protezione extraprocedurale dei testimoni (art. 28).

2 Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes)

2.1 Introduzione

2.1.1 Cos’è la protezione dei testimoni?

La protezione dei testimoni è finalizzata a proteggere le persone chiamate a testimoniare in un procedimento penale in merito a fatti da loro direttamente vissuti e che per questo motivo sono minacciate. La protezione è necessaria quando su queste persone o sui loro familiari si fa pressione mediante minacce, aggressioni alla vita e all’integrità fisica o con altri mezzi. Lo scopo delle intimidazioni e delle repressioni è di impedire deposizioni o influenzarne il contenuto e possibilmente sottrarre i colpevoli al perseguimento penale. Questo tipo di comportamento non è nuovo, ma negli ultimi anni è aumentato soprattutto nei settori del crimine organizzato e della criminalità grave. Quanto più un testimone è importante per provare un reato, tanto più è grande il pericolo che si tenti di impedirgli di deporre per ostacolare così il perseguimento penale.

La protezione dei testimoni e la pressione esercitata su di loro costituiscono in generale un problema sempre più grande laddove, in mancanza di altri mezzi di prova, le autorità incaricate dell’azione penale dipendono fortemente dalle deposizioni dei testimoni77. Ciò non è il caso soltanto negli ambiti della criminalità organizzata e della lotta al terrorismo, ma anche nel settore della tratta di esseri umani. Le esperienze maturate in Svizzera e all’estero mostrano che, in mancanza di prove materiali, si può lottare efficacemente contro il terrorismo, il crimine organizzato o

77 Questa constatazione è stata anche uno dei motivi all’origine della modifica della procedura penale militare con l’introduzione di disposizioni sulla protezione dei testimoni nei processi ai criminali di guerra; cfr. il messaggio del 22 gennaio 2003 concernente la modifica della procedura penale militare (protezione dei testimoni), FF 2003 671 e segg.