Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
altre forme gravi di criminalità soltanto grazie alle deposizioni dei testimoni78. Dal lavoro della polizia inoltre risulta che i potenziali testimoni, per paura o in seguito a pesanti minacce, non sono disposti a deporre senza che venga loro garantita una protezione adeguata. Quindi spesso un testimone minacciato accetta di deporre o di mantenere la propria disponibilità a deporre solo in cambio di una protezione adeguata.
L’obiettivo delle misure per la protezione dei testimoni è pertanto la protezione delle persone la cui vita e integrità fisica, salute, libertà o valori patrimoniali sostanziali sono in pericolo a causa delle loro deposizioni o del loro coinvolgimento o vicinanza all’azione penale; inoltre s’intende assicurare il perseguimento penale garantendo e mantenendo le condizioni per la disponibilità a deporre79.
Il termine «testimone» non va inteso in senso procedurale stretto ma si estende, oltre che ai familiari minacciati, a tutte le persone che possono fornire informazioni sui fatti (p. es. anche il coimputato chiamato a deporre come persona tenuta a dare informazioni) o che contribuiscono alla deposizione durante il procedimento (p. es. interpreti o specialisti)80.
2.1.2 Distinzione tra protezione dei testimoni procedurale ed extraprocedurale
Le misure di protezione dei testimoni si possono suddividere in misure procedurali ed extraprocedurali. Le misure procedurali mirano a proteggere i testimoni che partecipano a un procedimento e sono disciplinate da specifiche disposizioni del diritto procedurale. Oltre al diritto di rifiutare la testimonianza, tali disposizioni riguardano in particolare misure volte a tenere parzialmente o del tutto segreta l’identità del testimone durante il procedimento. In Svizzera diversi codici di procedura penale cantonali e singole leggi specifiche prevedono una serie di misure di protezione procedurali per i testimoni in generale o per una determinata categoria di testimoni81. Misure analoghe sono ora previste anche dal Codice di procedura penale svizzero (CPP, art. 149 e segg.)82.
78p es. nel settore della criminalità organizzata, che è caratterizzato dalla sua impermeabi-
lità e dal modo premeditato di agire dei suoi protagonisti. I gruppi criminali che agiscono professionalmente, conoscono i metodi d’indagine della polizia ed evitano di lasciare tracce. A causa della scarsa disponibilità di elementi di prova oggettivi, le dichiarazioni dei testimoni assumono un’importanza maggiore. Ai fini del perseguimento penale sono particolarmente importanti le persone (testimoni coinvolti in un reato o vittime) che, conoscendo i protagonisti, dispongono di informazioni precise sulla loro partecipazione a reati, sulla pianificazione e l’esecuzione dei reati nonché sulle strutture organizzative, e possono pertanto rilasciare deposizioni di importanza decisiva per il procedimento penale.
79Cfr. il rapporto del Consiglio federale del 9 giugno 2006 in adempimento del postulato
della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006) del 21 febbraio 2005, «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata», FF 2006 5223, 5250; si ve-
da in proposito anche la raccomandazione del Consiglio d’Europa del 10 settembre 1997 (Recommandation R (97) 13 sur la protection des témoins contre toute manoeuvre d’intimidation et les droits de la défense).
80 Questa definizione più estesa di testimone è applicata anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dai tribunali penali internazionali; cfr. DTF 125 I 127, 132 consid. 6°.
81 Cfr. le disposizioni pertinenti dei codici di procedura penale di BL, BS, BE, FR, SG, ZH e nella legge sulla polizia di VD nonché della LFIM per i testimoni professionali (RS 312.8) e della LAV per i testimoni vittime di un reato (RS 312.5).
82 FF 2007 6327; si prevede che entri in vigore il 1° gennaio 2011.