Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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cambiamento del nome viene iscritto, come avviene del resto normalmente, nel registro di stato civile.
Può risultare inoltre necessario dotare di una nuova identità temporanea anche i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (p. es. per poter affittare un appartamento per la sistemazione temporanea della persona da proteggere). Se le autorità che si occupano della protezione dei testimoni rivelassero che lavorano per conto dell’Ufficio federale di polizia, ciò potrebbe attirare l’attenzione di terzi e accrescere quindi inutilmente il rischio per la persona da proteggere o per le autorità. La possibilità per i dipendenti del Servizio di protezione dei testimoni, sancita nel capoverso 4, di operare utilizzando nomi fittizi è importante anche ai fini della loro protezione personale. Infatti, il collaboratore corre dei rischi dovuti alle informazioni di cui è a conoscenza perché le persone oggetto del perseguimento penale cercano di risalire ai testimoni esercitando pressione su chi li protegge. Inoltre, nel caso in cui un testimone esca dal programma di protezione dei testimoni per propria colpa, è meglio che non conosca le vere generalità di chi lo ha protetto.
Art. 20 Consultazione per disciplinare il soggiorno di stranieri
Se è prevista la revoca di un permesso di soggiorno di un testimone inserito in un programma, sarebbe importante potere tenere conto anche degli interessi della protezione dei testimoni e del perseguimento penale (avere la persona a disposizione in quanto testimone importante) e quindi, se la ponderazione degli interessi lo giustifica, poter rimandare un’espulsione.
Ai sensi della nuova disposizione, gli stranieri che dispongono di un titolo di soggiorno valido per la Svizzera, (riguardo al titolo di soggiorno cfr. art. 36, modifiche del diritto vigente) non possono essere espulsi senza aver consultato il Servizio di protezione dei testimoni e senza conoscere le circostanze. Prima di non prorogare o di revocare un permesso ai sensi degli articoli 62 o 63 della legge federale sugli stranieri oppure di pronunciare misure di allontanamento e respingimento in base agli articoli 64-68 della legge federale sugli stranieri, l’autorità competente deve consultare il Servizio di protezione dei testimoni. Ciò presuppone che l’autorità cantonale degli stranieri o, nei casi di ammissione temporanea, l’Ufficio federale della migrazione, sia stato messo precedentemente al corrente della protezione del testimone. In caso contrario il Servizio di protezione dei testimoni deve contattare la competente autorità degli stranieri, al più tardi nel momento in cui alla persona da proteggere viene notificata la decisione, oppure l’autorità di ricorso dopo che la decisione è stata impugnata.
Art. 21 Coordinamento in caso di misure privative della libertà
Se dei testimoni ammessi in un programma di protezione si trovano in carcerazione preventiva e vengono successivamente condannati a una pena detentiva per complicità o per aver commesso un altro reato prima dell’ammissione nel programma di protezione dei testimoni, è necessario cooperare strettamente con le autorità incaricate dell’esecuzione delle pene. Stabilire un’intesa con tali autorità garantisce la possibilità di far fronte alle possibili minacce, in particolare nell’ambito della sicurezza e dell’organizzazione dell’istituto di pena. Nel quadro della carcerazione preventiva potrebbe già bastare, in determinate circostanze, l’avvertenza di non mettere mai in contatto una persona con determinate altre persone.