Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo

Il Servizio di protezione dei testimoni è quindi obbligato a informare le autorità incaricate dell’esecuzione delle pene che si occupano del testimone o il responsabile dell’istituto di pena, sull’inizio e la fine della protezione del testimone e ad adottare le misure necessarie per la protezione, d’intesa con la direzione dell’istituto di pena e tenendo conto degli interessi dell’esecuzione delle pene. Al contempo però, la direzione dell’istituto di pena deve informare il Servizio di protezione dei testimoni su tutte le circostanze rilevanti per organizzare e proseguire la protezione dei testimoni.

3.3 Capitolo 3: Servizio di protezione dei testimoni

3.3.1 Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 22 Organizzazione

Visto che ci si attende un numero relativamente contenuto di casi di protezione di testimoni e alla luce della necessità per questo Servizio di costituire e salvaguardare le conoscenze e la professionalità necessarie, appare opportuno per la Svizzera affidare alle autorità federali lo svolgimento delle misure di protezione dei testimoni dei procedimenti sia federali sia cantonali142. Le esperienze fatte nell’ambito dell’attività operativa di protezione dei testimoni evidenziano una tale complessità della materia che solo un Servizio di protezione dei testimoni nazionale centrale consente di garantire l’efficienza e la professionalità auspicate. A ciò si aggiungono le dimensioni contenute della Svizzera, che impongono una cooperazione intercantonale e spesso anche internazionale.

La disposizione affida le attività operative di cui alla presente legge a un Servizio di protezione dei testimoni ancora da creare. L’attività di protezione dei testimoni, finalizzata a proteggere una persona, si concentra sull’isolamento e la tutela di una persona nei confronti dell’esterno. Questi aspetti fondamentali coincidono con i compiti assolti dall’Ufficio federale di polizia nel campo delle inchieste mascherate. Insediare il Servizio presso l’Ufficio federale di polizia e più precisamente in seno alla Polizia giudiziaria federale, appare oggettivamente giustificato e opportuno, poiché in tale sede è possibile beneficiare delle conoscenze già disponibili e di contatti con i servizi di protezione dei testimoni all’estero. Il Servizio di protezione dei testimoni va tenuto separato dal punto di vista organizzativo e del personale dalle unità investigative, al fine di garantirne l’autonomia.

Art. 23 Compiti

Al Servizio di protezione dei testimoni sono affidati i seguenti compiti:

a. svolgimento della procedura di esame e presentazione di proposte al direttore di fedpol per lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni. Tale procedura è retta dalle disposizioni del capitolo 2, sezione 2;

b. esecuzione delle misure necessarie nel singolo caso per garantire una protezione efficace. Le singole misure di protezione devono essere sempre proporzionate, ossia devono essere effettivamente appropriate per impedire l’insorgenza di pregiudizi per il testimone o i suoi familiari. Devono essere

142 Cfr. l’esito della consultazione dei Cantoni tramite la CCDGP e la CDOS, lettera del 9 aprile 2008.