Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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ordinate solo le misure strettamente necessarie per la protezione, vale a dire che devono essere adottate le misure meno drastiche tra quelle che si ritengono più efficaci. Il direttore di fedpol, che decide in merito all’ammissione nel programma, decide quindi contemporaneamente anche la portata delle misure di protezione (p. es. se consentire la creazione di una nuova identità temporanea), mentre spetta al Servizio di protezione dei testimoni eseguire tali misure e organizzarle nel dettaglio.
Se una persona corre una minaccia grave, occorre un insieme di misure diverse: inizialmente saranno necessarie numerose misure ma col tempo l’intensità della protezione e dell’assistenza diminuiranno. Ciò include delle misure più discrete come ad esempio la consulenza sul modo di comportarsi, la messa a disposizione di strumenti ausiliari (nuovo numero di telefono, installazione di un sistema di allarme), l’assistenza psicologica, la protezione di persone e di edifici e la sistemazione temporanea in un luogo sicuro e la predisposizione del blocco delle comunicazioni di autorità e privati. Le misure possono però consistere anche in un trasferimento vero e proprio, nella garanzia transitoria del sostentamento e infine nella creazione di documenti fittizi per l’assunzione temporanea di una nuova identità. In Svizzera non è previsto un cambiamento totale di identità, nel senso di fingere la morte di una persona cancellandola dai registri143.
Le singole misure devono essere verificate su base individuale, in relazione al caso concreto. Lo svolgimento di analisi individuali dei rischi e la verifica costante della situazione generale di pericolo sono indispensabili per accertare la necessità e l’idoneità delle misure.
Lo svolgimento delle singole misure presuppone che il Servizio di protezione dei testimoni metta e mantenga a disposizione gli strumenti logistici necessari;
c. la consulenza e l’assistenza generale alla persona da proteggere e il sostegno nel disbrigo delle questioni personali. Questo comprende, ad esempio, il coordinamento centrale dell’attività di protezione dei testimoni in collaborazione con le autorità interessate (p. es. controllo abitanti, polizia degli stranieri, ufficio AVS ecc.) e i privati (locatori, società telefoniche e offerenti di servizi Internet, assicurazioni private, debitori, creditori ecc.). Il Servizio di protezione dei testimoni svolge in quest’ambito un’importante funzione di mediazione. Esso deve garantire che non si possa risalire dal vecchio al nuovo domicilio o dalla vecchia alla nuova identità. Nel contempo deve fare in modo che la persona protetta o terzi possano far valere le loro legittime pretese.
Un concetto fondamentale della protezione dei testimoni è inoltre quello di reintegrare nel modo più rapido e sensato possibile la persona e renderla autonoma. Il Servizio di protezione dei testimoni offre a tale scopo il relativo sostegno, ad esempio procurando un posto di lavoro o di formazione o una riqualifica;
143 Anche la Germania, l’Austria e, p. es. la Norvegia, prevedono solo la creazione di un’identità fittizia temporanea. È invece possibile cambiare totalmente identità, p. es. in Italia e in Svezia.