Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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pertinenti, a fornire informazioni anche sulla protezione dei testimoni. A tal fine necessitano di un’autorizzazione a deporre dell’autorità superiore (cfr. art. 320 n. 2 CP), che va conferita tenendo conto dello scopo della protezione dei testimoni e che può essere eventualmente limitata.
3.3.2 Sezione 2: Trattamento dei dati
Art. 25 Sistema d’informazione
Per adempiere i suoi compiti legali, il Servizio di protezione dei testimoni gestisce un sistema d’informazione. Poiché contiene dati degni di particolare protezione, il sistema deve essere protetto in modo speciale. La disposizione sancisce la base legale per la gestione del sistema. Soltanto i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni possono accedervi mediante una procedura di richiamo.
Art. 26 Dati registrati nel sistema
Per accertare costantemente la situazione di minaccia, in vista dell’adozione delle necessarie misure di protezione ma anche nell’ottica della valutazione dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni, il Servizio di protezione dei testimoni deve raccogliere dei dati.
I dati raccolti concernono l’autore della minaccia e il suo ambiente ma anche lo stile di vita della persona da proteggere, in particolare le sue relazioni personali strette e quelle familiari, (p. es. il numero di persone a lei prossime minacciate), la sua situazione finanziaria (p. es. debiti), la salute (p. es. malattie dovute a dipendenze) o altre attività che possono influire sulla decisione di ammissione di una persona in un programma (p. es. violenza, precedenti penali). Raccogliere dati sulla persona da proteggere consente al Servizio di protezione dei testimoni di assumere le proprie responsabilità nei confronti di terzi, visto che non si può sempre essere certi che la persona da proteggere riveli tutti i dati necessari e rilevanti per ponderare gli interessi. Si deve tenere conto di questo specialmente nel caso di testimoni che hanno frequentato un ambiente criminale e che sono combattuti fra il desiderio di uscirne e quello di tornare a delinquere, o che hanno problemi finanziari.
I dettagli del consenso della persona da proteggere sono disciplinati all’articolo 4 capoverso 5 della legge sulla protezione dei dati. Per la raccolta di dati presso privati, tenuti al segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 del Codice penale, non basta un’autorizzazione generica ma serve un consenso specifico.
Art. 27 Raccolta dei dati
Per esaminare l’idoneità di una persona ai fini dell’ammissione in un programma di protezione dei testimoni e anche per determinare la minaccia, il Servizio di protezione dei testimoni deve avere accesso diretto, mediante una procedura di richiamo, ai registri e alle raccolte di dati di cui al capoverso 1 lettera a. Il diritto all’accesso dev’essere sancito nelle leggi speciali che disciplinano queste banche dati (cfr. più avanti, modifiche del diritto vigente). Nel caso dell’accesso ai sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e della consultazione breve del sistema informatizzato per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, le leggi pertinenti (LSIP e LMSI) prevedono già l’accesso per tutta la Polizia giudi-