Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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d. coordinamento delle misure di protezione extraprocedurale ai sensi della presente legge con le necessarie misure di protezione procedurale, conformemente all’articolo 149 e seguenti CPP (cfr. le spiegazioni al n. 2.1.2 e 2.2.1);
e. consulenza e sostegno alle autorità nazionali di polizia nel caso di misure di protezione a favore di persone al di fuori del programma di protezione dei testimoni. Ciò include la consulenza e il sostegno per misure immediate a favore di individui per i quali è stata richiesta ma non ancora decisa l’ammissione in un programma;
f. verifica della richiesta presentata da uno Stato estero o da un tribunale penale internazionale per inserire una persona nel programma nazionale di protezione. In questo caso si tratta di individui già inseriti in un programma di protezione e che possono essere ammessi al programma nazionale di protezione su richiesta di un servizio estero di protezione dei testimoni o di un tribunale penale internazionale. Non si procede in questo caso a una nuova verifica dei criteri, in quanto vi ha già provveduto il servizio di protezione dei testimoni competente. Le modalità sono disciplinate dagli articoli 28 e 29;
g. coordinamento dell’attività internazionale di protezione dei testimoni mediante la cooperazione con i servizi esteri. La cooperazione con l’estero riveste un ruolo importante innanzitutto a causa delle dimensioni geografiche ridotte della Svizzera. Se da un lato la cooperazione concerne operazioni singole, come l’aiuto al ricongiungimento familiare o i trasporti sul territorio nazionale, il secondo e più importante aspetto consiste nell’effettiva presa a carico delle persone protette, nei casi in cui sia possibile sistemare in modo duraturo e sicuro un testimone minacciato solo all’estero.
Il capoverso 2 statuisce che il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. Si tratta di acquisire e sviluppare la competenza specialistica, partecipando a corsi, riunioni di esperti dei nuclei operativi che esistono a livello internazionale e scambiando informazioni con i servizi competenti all’estero. Attualmente dei corsi specifici sulla protezione dei testimoni vengono offerti solo all’estero.
Art. 24 Gestione degli atti
Tutte le misure adottate nel quadro della protezione dei testimoni, come ad esempio l’inserimento della persona da proteggere nel programma, gli obblighi che è tenuta a rispettare, il rilascio di documenti fittizi, le prestazioni finanziarie o la fine della protezione, devono poter essere ricostruite in qualsiasi momento. Per questo il Servizio di protezione dei testimoni deve tenere una documentazione esaustiva (cpv. 1).
I documenti allestiti a tale scopo sono soggetti a una rigorosa tutela del segreto onde garantire la sicurezza della persona da proteggere nonché a causa delle informazioni che contengono sulla tattica adottata dalla polizia per proteggere i testimoni. Per questo gli atti sono conservati unicamente dal Servizio di protezione dei testimoni e non sono parte integrante degli atti del procedimento penale (cpv. 2).
Su richiesta, il Servizio può presentare un rapporto al tribunale. Inoltre, i collaboratori del ministero pubblico e del Servizio di protezione dei testimoni sono tenuti, come testimoni nell’ambito del procedimento penale e in base alle regole generali