Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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ziaria federale. Per raccogliere ulteriori dati, il Servizio di protezione dei testimoni può richiederli alle autorità citate al capoverso 1 lettere b-d. Si possono infine richiedere informazioni ad altre autorità e a privati col consenso della persona da proteggere.

3.4 Capitolo 4: Cooperazione con l’estero

La cooperazione con l’estero in casi specifici riveste un ruolo importante innanzitutto a causa delle dimensioni geografiche ridotte della Svizzera. Se da un lato la cooperazione concerne operazioni singole, come l’aiuto al ricongiungimento familiare o i trasporti sul territorio nazionale, il secondo e più importante aspetto consiste nell’effettiva presa a carico delle persone protette, nei casi in cui sia possibile sistemare in modo duraturo e sicuro un testimone minacciato solo all’estero.

Art. 28 Accordo

Per trasferire una persona da proteggere all’estero o per accogliere una persona da proteggere proveniente dall’estero, si conclude un accordo con il servizio estero competente in materia di protezione dei testimoni o con un tribunale penale internazionale (cpv. 1). Compete a fedpol concludere gli accordi caso per caso (cpv. 2).

Sono fatte salve procedure diverse rette da un trattato internazionale. Qui si pensa in primo luogo agli accordi di rilocalizzazione con i tribunali penali internazionali. Tali accordi sono confidenziali. Anche in Svizzera vi sono stati colloqui in merito. Qualora venga stipulato un accordo confidenziale, se ne informano le Commissioni di politica estera delle due Camere.

Art. 29 Ripartizione dei costi

Tale articolo definisce l’ambito di competenza di fedpol per quanto riguarda la conclusione di accordi. Il capoverso 1 sancisce le condizioni di principio in base alle quali si concorda con l’estero la ripartizione dei costi. La ripartizione definita nelle lettere a e b corrisponde alla raccomandazione di Europol riguardante la collaborazione internazionale nella protezione dei testimoni144.

Le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni sono a carico del Servizio di protezione dei testimoni richiedente (lett. a); le spese per il personale e il materiale del Servizio di protezione dei testimoni nonché le spese per misure non concordate con il Servizio di protezione dei testimoni richiedente sono a carico del Servizio richiesto (lett. b).

Il capoverso 2 concede al Servizio di protezione dei testimoni un margine di manovra per negoziare con i Paesi che non applicano il principio raccomandato da Europol e che addebitano anche le spese per il personale. In base al principio della reciprocità, si può quindi, in via eccezionale, concordare l’addebito delle spese per il personale in un caso concreto di protezione.

Anche in questo caso sono fatti salvi gli accordi sui costi conclusi con un servizio estero o un tribunale penale internazionale retti da un trattato internazionale (cpv. 3).

144 Europol, Basic principles of European Union police cooperation in the field of witness protection, L’Aia, settembre 2000 (documento amministrativo interno).