Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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Qui si pensa in primo luogo agli accordi di rilocalizzazione con tribunali penali internazionali (cfr. le spiegazioni sull’art. 28). Il principio di reciprocità non è applicabile quando ci si occupa dei casi di un tribunale penale internazionale.

3.5 Capitolo 5: Tutela del segreto

Art. 30 Obbligo del segreto

Affinché la protezione dei testimoni conservi la sua efficacia, è necessario mantenere segrete anche le misure di protezione dei testimoni. Il presente articolo statuisce l’obbligo del segreto per le persone che acconsentono a partecipare allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni (p. es. nei confronti del controllo abitanti, della polizia degli stranieri e di servizi esterni come il Centro d’informazione per donne di Zurigo). L’obbligo di mantenere segreti i programmi di protezione dei testimoni vale anche per la persona protetta, soprattutto per le informazioni che essa ottiene sui collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

Art. 31 Pena comminata per violazione dell’obbligo del segreto

Alle persone soggette al segreto d’ufficio o professionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 320 e 321 del Codice penale.

3.6 Capitolo 6: Vigilanza

Art. 32 Rapporto

Il Servizio di protezione dei testimoni presenta al capo del DFGP un rapporto annuale sulla propria attività per consentirgli di esercitare la vigilanza.

Il capoverso 2 della disposizione definisce il contento del rapporto obbligatorio destinato al Dipartimento. Per quanto riguarda i dati concernenti singoli casi, non si tratta dei dati veri e propri ma di statistiche o di dati resi anonimi.

Art. 33 Richiesta di informazioni e ispezione

I dati relativi ai singoli casi di protezione dei testimoni sono strettamente confidenziali, onde garantire una protezione efficace dei testimoni. Tale riservatezza prevale sugli interessi di vigilanza. La disposizione si ricollega all’articolo 22 del disegno di legge sull’organizzazione delle autorità penali. Le persone che, nel contesto dell’alta vigilanza delle Camere federali ai sensi della legge sul Parlamento145 oppure della vigilanza del Consiglio federale o del DFGP ai sensi della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione 146, sono incaricate di richiedere informazioni o di eseguire un’ispezione, nei rapporti e nelle raccomandazioni possono utilizzare, conformemente al capoverso 1 della presente disposizione, le informazioni ricevute soltanto in termini generali e dopo averle rese anonime. Anche la loro documentazione può contenere esclusivamente informazioni di carattere generale e dati resi anonimi. Bisogna impedire che si risalga a dati degni di protezione riguardanti i casi.

145RS 171.10.

146 RS 172.010, art. 24.