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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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(g) merci corredate di carnet ATA e CPD;
(h) merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 od a altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
(i) armi e attrezzature militari introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente
dalle autorità competenti per la difesa militare di uno Stato membro o della Svizzera,
nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per le autorità militari;
(j) le merci seguenti, introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente
direttamente a o da piattaforme di perforazione o di estrazione, ad opera di una persona stabilita sul territorio doganale delle parti contraenti;
─ merci che sono incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione;
─ merci utilizzate per attrezzare tali piattaforme; altre merci utilizzate o consumate su tali piattaforme e i rifiuti non pericolosi da esse provenienti;
CH/CE/Allegato I/it 4