Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ARTICOLO 2
Eccezioni alla presentazione
della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita
1. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci seguenti: (a) energia elettrica;
(b) merci importate o esportate mediante conduttura;
(c) lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
(d) merci trasportate in conformità delle disposizioni dell'Unione postale universale;
(e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice
attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, eccetto i pallet, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali utilizzati nell'ambito di un contratto di trasporto;
(f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
CH/CE/Allegato I/it 3